Vi sono deroghe all’applicazione dell’aliquota del 26% sulle rendite ?

Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto ha mantenuto l’applicazione di aliquote ridotte per talune tipologie di redditi di natura finanziaria In particolare RESTA CONFERMATA L’ aliquota del 12,50 %
  • sugli interessi, premi di cui all’articolo 44 del TUIR titoli pubblici italiani e di quelli ad essi equiparati.
  • SUI redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato e titoli equiparati, nonché ai redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR derivanti dalla cessione o dal rimborso dei predetti titoli.
  • obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista dell’articolo 168-bis, comma 1, del TUIR (cosiddetta “white list” 
  • obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri, al pari di quanto previsto per i titoli emessi dagli enti territoriali italiani. (passano quindi dal 20 al 12,5%
  •  obbligazioni di progetto (project bond) emesse dalle società di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 22 giugno 2012 ( che però non si estende anche a quello degli altri redditi di capitale (ad esempio, ai proventi dei contratti di riporto o pronti contro termine), né a quello dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli in questione, ricompresi nella nuova misura del 26 per cento.
Resto poi applicabile l’aliquota del 5% sui proventi derivanti dai titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70.
 
Inoltre, sono state confermate le seguenti misure agevolate derivanti da direttive dell’Unione Europea:
– 5 per cento sugli “interessi infragruppo”, (Direttiva 2003/49/CE cosiddetta “Direttiva interessi e canoni”), qualora siano presenti i requisiti stabiliti dalla predetta direttiva con la sola eccezione della condizione di beneficiario effettivo, ai sensi dell’articolo 26-quater, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
– 11 per cento sugli utili corrisposti a fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella white list,
– 1,375 per cento sugli utili corrisposti a società ed enti esteri soggetti all’imposta sul reddito delle società in Stati dell’Unione Europea e in Stati aderenti all’Accordo sul SEE inclusi nella white list
 
 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *