IMU: i chiarimenti del MEF sul versamento della prima rata 2013

Il D.L. n. 54 del 21.05.2013 ha differito il termine per il versamento della prima rata di giugno dell’IMU al 16 settembre 2013, ma solo per le abitazioni principali, i fabbricati rurali e i terreni agricoli. Chi è un possesso, invece, di un’immobile di “pregio” (accatastato nelle categorie A/1-A/8-A/9) è chiamato a versare l'acconto IMU entro il 16 giugno, o meglio quest'anno il termine slitta al lunedì successivo 17 giugno.
 
In riferimento a tale versamento, il Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013 precisa che il versamento della prima rata dell'IMU potrà essere calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente, tenendo conto delle disposizioni contenute nell’emendamento al D.L. n. 35/2013 (prima della sua conversione in legge, che deve avvenire entro il 7 giugno 2013).
 
Si ricorda che, la normativa attualmente in vigore (l’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. n. 35/2013) stabilisce che i contribuenti devono effettuare il versamento della prima rata dell’IMU entro il 17 giugno 2013 (poiché il 16 cade di domenica), tenendo conto delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta.
 
Poiché la conversione del D.L. n. 35/2013 deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 7 giugno 2013 si viene così a creare una grossa incertezza a ridosso della scadenza della prima rata, creando non poche difficoltà agli operatori del settore.
 
La circolare chiarisce allora che, nell'ipotesi in cui i contribuenti decidano di effettuare il versamento in base al nuovo emendamento anche se non ancora approvato, quindi sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente, trova applicazione la disposizione dello Statuto del contribuente secondo cui “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributari”.
 
 
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