Procedura doganale semplificata per acquisti e-commerce: requisiti e modalità di accesso

Per supportare gli operatori economici impegnati in operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate e-commerce, con Determinazione Direttoriale prot.n. 344910/RU del 6 ottobre 2020 l'Agenzia delle Dogane, ha definito i requisiti che devono soddisfare i soggetti che operano in tale settore per poter autorizzare una specifica procedura di semplificazione delle formalità dichiarative per le merci di valore trascurabile non superiori ai 22 euro destinate a soggetti privati purché non soggette a vincoli e/o limitazioni.

Sono stati quindi definiti i requisiti oggettivi e soggettivi che deve possedere il richiedente per accedere alla semplificazione e la procedura propedeutica alla conseguente iscrizione nell’elenco "e-commerce P4I-B2C” (platform for import – business to consumer). 

L’ammissione alla semplificazione ha validità annuale, con naturale scadenza alla data di entrata in vigore delle norme di cui al c.d. pacchetto IVA  (Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, e la Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 e Regolamenti correlati), ad oggi rinviata al primo luglio 2021. 

La semplificazione permette di effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato con indicazione, al campo 33 della Dichiarazione del codice convenzionale 9990 9909 00 anziché lo specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta.

L'Agenzia delle Dogane con Circolare n. 40 del 23 ottobre 2020, che qui alleghiamo, ha fornito chiarimenti in merito alla procedura semplificata dichiarativa e-Commerce – iscrizione nell'elenco “e-commerce P4I-B2C” (platform for import – business to consumer), in particolare in merito:

  • alla presentazione dell'istanza per l'ammissione alla semplificazione;
  • all'istruttoria;
  • all'autorizzazione e iscrizione del soggetto autorizzato nell'elenco nazionale denominato "e-commerce P4I-B2C" (platform for import – business to consumer);
  • all'implementazione della semplificazione;
  • alla compilazione della dichiarazione da parte del soggetto autorizzato;
  • ai casi di inapplicabilità della semplificazione;
  • e all'attività di monitoraggio.    
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