Registrazione ai regimi speciali denominati “Mini One Stop Shop” ai fini IVA: le modalità operative

Ai fini dell’adesione facoltativa ai regimi speciali denominati “Mini One Stop Shop” (MOSS), i soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea, dovranno effettuare una procedura di registrazione, possibile a partire dal 1° ottobre 2014, esclusivamente in via diretta ed elettronica, attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
 
Il Provvedimento del 30 settembre 2014 n. 122854 definisce le modalità operative per consentire la presentazione della richiesta di registrazione, esclusivamente in modalità elettronica e diretta, per l’adesione ai predetti regimi speciali.
L’intero processo per la registrazione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it in apposita sezione, redatta anche in lingua inglese.
 
A partire dal 1° ottobre 2014, quindi, i soggetti passivi che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti nella Ue, possono presentare la richiesta di registrazione ai regimi MOSS, ferma restando la successiva entrata in vigore della normativa di recepimento che decreterà l’effettiva applicabilità dei regimi a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 
Si ricorda che la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, prevede l’adesione facoltativa a due regimi speciali denominati MOSS per i soggetti passivi, stabiliti e non stabiliti nell’UE (regime UE e regime non UE), ai fini dell’assolvimento degli obblighi IVA, relativamente alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi di imposta che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono soggette ad IVA nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.
 
 
Allegati:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *