Bonus facciate e bonus 110% preclusi ai Comuni

Con Risposta a Interpello n 397 del 23 settembre 2020 l’agenzia delle entrate chiarisce che ai Comuni non spetta il bonus facciate in quanto l’agevolazione è una detrazione dalla imposta lorda e i comuni sono esenti dal pagamento IRES ai sensi dell’art 74 del TUIR.

I comuni non possono neppure esercitare l’opzione prevista dall’art 121 del DL 34/2020 che consente al posto della utilizzazione della detrazione di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo anticipato dai fornitori e poi recuperabile da questi ultimi.

Il comune istante è proprietario di un edificio adibito a sede istituzionale e a uffici.

L’ente pubblico vuole realizzare interventi di recupero della facciata esterna dell’edificio per i quali è previsto il cosiddetto bonus facciate che prevede una detrazione nella misura del 90% delle spese sostenute.

Il Comune chiede se l’agevolazione si applichi:

  • a tutte le tipologie di edifici, compresi gli edifici destinati ad attività istituzionali dell'ente pubblico;
  • a tutte le tipologie di contribuenti, anche se non soggetti all'imposta sul reddito, ivi compresi gli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell'IRES, (ex art 74 DPR 917 del 1986)
  • se gli enti pubblici territoriali, esenti dal pagamento dell'IRES, possano beneficiare, come previsto dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, della trasformazione della detrazione di imposta prevista per il bonus facciate in credito di imposta, compensabile mediante il modello F24 per il pagamento di tributi vari e di contributi previdenziali, oppure cedibile a terzi

Il comune ritiene di poter beneficiare della trasformazione della detrazione di imposta in credito di imposta utilizzabile in compensazione con F24.

L’agenzia delle entrate rigetta la soluzione interpretativa dell’ente al quale è precluso tanto l’utilizzo del bonus in quanto soggetto sprovvisto di base imponibile IRES  quanto la possibilità di esercitare l’opzione prevista dall’articolo 121 del Dl n. 34/2020, non possono cioè scegliere al posto dell’utilizzo diretto della detrazione di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta o di cedere un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

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