Bonus facciate: spetta nel caso di immobile visibile da “via” privata a “uso pubblico”

Con Risposta a interpello n 337 del 12 maggio 2021 le Entrate tornano a fornire chiarimenti sul bonus facciate.

In particolare, si tratta di interventi realizzati su una palazzina parzialmente visibile da una strada che non è classificata come pubblica (articolo 1, commi da 219 a 223, della legge di Bilancio 2020)

L'agenzia dopo un riepilogo della normativa evidenzia che nel caso di specie, l'Istante ha dichiarato che intende fruire del bonus facciate per le spese di manutenzione straordinaria finalizzate al recupero dell'involucro esterno della palazzina in cui è inserito il proprio immobile, che risulta parzialmente visibile da una "via", privata ma "ad uso pubblico". 

Al riguardo, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con nota RU 0348403 del 9 novembre 2020, ha precisato che "si condivide l'interpretazione, che tiene conto anche dell'orientamento della Corte di Cassazione penale espressa con la sentenza n. 2582 del 26 gennaio 2011, secondo la quale una strada vicinale sia assimilabile ad una strada comunale, qualora ad uso pubblico, in quanto, come nel caso specifico, destinata al passaggio collettivo". 

Costituendo l'edificio un organismo edilizio prospiciente strade destinate ad uso pubblico, i lavori finalizzati al recupero dell'involucro esterno possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa ed essere ammessi al bonus facciate.

Nell'interpello il Condominio istante ha approvato la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero dell'involucro esterno di una palazzina situata all'interno di un complesso residenziale, dotato di portineria, e costituito sia da palazzine con appartamenti che da ville isolate e a schiera. 

Si precisa che il lato nord della palazzina è visibile dalla strada (comunale) di accesso al residence, invece, il lato sud della detta palazzina è visibile da una "via" che è parte integrante del complesso residenziale, costituendo una strada di affaccio anche di altre ville del complesso, ma al contempo non è una strada "privata e chiusa, bensì su una strada dove circolano liberamente persone e mezzi provenienti sia dall'esterno che dall'interno del complesso residenziale, per cui ne deve essere riconosciuto un "uso pubblico", secondo i chiarimenti del Consiglio di Stato contenuti nella sentenza 2999/2020 dello scorso 12 maggio, che tra l'altro, sancisce il diritto di uso pubblico in favore di ciascun cittadino appartenente alla collettività cui l'uso pubblico pertiene". 

Il condominio chiede di sapere se i condomìni possano usufruire della detrazione prevista dalla legge di Bilancio 2020 (cd. bonus facciate), pari al 90% delle spese sostenute sui lavori realizzati sull'intero perimetro esterno della palazzina ubicata nel complesso residenziale. L'istante precisa che "nell'ambito dei lavori da realizzare, i condomìni beneficeranno della detrazione con riferimento alle tipologie di lavori individuati dalla normativa di riferimento". 

L'agenzia, fermo restando che la valutazione se la facciata sia visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze esercitabil in sede di interpello, ritiene che, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla normativa, la fattispecie rientra tra le ipotesi ammesse all'agevolazione.

Chiarisce anche che la detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico; quindi, sono escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.