Bonus ricerca e sviluppo: i chiarimenti di Assonime in caso di errore

Nuova circolare di Assonime dedicata a "Le sanzioni per gli errori commessi in sede di applicazione del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo". In particolare nella Circolare 23 del 14 novembre 2019 Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni) ha affrontato il regime sanzionatorio ricollegabile agli errori commessi dai contribuenti nell’identificazione dell’ambito oggettivo del credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo. Il credito R&S consiste in un credito d’imposta al 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo. In generale sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale:

  • costi per personale altamente qualificato e tecnico,
  • contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative,
  • quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio,
  • competenze tecniche e privative industriali.

Andiamo con ordine. Il problema affrontato nella circolare è l'errore nell'identificazione dell'ambito oggettivo del credito in quanto le imprese devono verificare l'appartenenza dell'investimento ad una delle "attività agevolate". Il fatto che la corretta identificazione delle attività agevolabili non sia facile si evince anche dalla Risoluzione 40 del 2 aprile 2019 dove per rispondere alla corretta categorizzazione l'Agenzia delle Entrate ha interpellato il MISE. La risposta è stata oggetto di un'interrogazione parlamentare dove è stato chiarito che in ogni caso non sono stati modificati i criteri di individuazione delle attività ammissibili al bonus. Molte imprese hanno così chiesto se per i periodi d'imposta 2015-2017 (sui quali dunque le indicazioni fornite nella Risoluzione 40/2019 non sono utili) l'esimente dalle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza interpretativa.

Come si evince dall'abstract della Circolare, nel caso appunto di errore nell'identificazione delle spese agevolabili "la sanzione più appropriata (…) dovrebbe essere quella prevista per il credito non spettante, mentre quella più grave per il credito inesistente dovrebbe trovare applicazione solo nelle più circoscritte ipotesi connotate da fraudolenza".

Data l'obbiettiva incertezza, il documento termina auspicando un intervento del legislatore (norma di carattere interpretativo) per chiarire questo aspetto.

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