Borse Erasmus +: chiarito il trattamento fiscale

Nella consulenza giuridica 6 del 31 gennaio 2019 è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se il regime agevolativo riconosciuto, ai fini IRPEF, agli studenti nel caso di Borsa Erasmus + possa essere esteso anche al personale docente e amministrativo e, conseguentemente, applicare l’esenzione, ai fini IRAP, alle istituzioni di istruzione superiore che erogano il sostegno finanziario; infine, se l’esenzione ai fini IRPEF possa essere applicata alle borse di mobilità per il tirocinio post laurea.

Nel rispondere le Entrate hanno ricordato come l’articolo 1, comma 50, della legge di Stabilità 2016 prevede che “Per l’intera durata del programma «Erasmus +», alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (..) si applicano le esenzioni previste all’articolo 1, comma 3, del DL 105/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

Attenzione va prestata al fatto che l’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 105 del 2003  richiama

  • l’articolo 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 ai fini dell’IRPEF
  • e l’articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 ai fini dell’IRAP 

che dispongono l’esenzione in favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano al programma comunitario “Erasmus Plus”, nonché l’esenzione dall’IRAP per i soggetti che le erogano.

Ad analoga conclusione non si perviene, invece, in relazione all’erogazione nel medesimo programma comunitario di somme per i personale docente e amministrativo.

Della stessa linea di pensiero è il costante orientamento della Corte di Cassazione in base al quale le norme di esenzione in materia tributaria sono di stretta interpretazione per effetto della loro natura derogatoria di carattere speciale e, come tali, non consentono una loro interpretazione analogica.

Pertanto, in assenza di una espressa previsione esentativa per lesovvenzioni erogate ad altri partecipanti al programma, quali personale docente eamministrativo, nei confronti di questi ultimi non può essere esteso il beneficio fiscale. Il diniego vale anche ai fini IRAP.

Per quanto riguarda l’applicabilità del regime esentativo ai fini IRPEF alle borse di mobilità per il tirocinio post laurea, laddove tali somme non rappresentano per gli studenti un incentivo di carattere economico diretto a sostenere una loro specifica attività di studio, ma sono assegnati con lo scopo di garantire il buon esito del progetto e, conseguentemente, finanziano, in sostanza, le azioni di mobilità funzionali alla realizzazione dell'attività di istruzione in cooperazione con gli altri Stati aderenti al progetto, se si sostanziano in meri rimborsi spese non assumano rilevanza reddituale ai fini dell'IRPEF.