Certificazione Unica 2023: sanzioni per omessa presentazione

E' scaduto 16 marzo il termine per l'invio della CU 2023 e entro la stessa scadenza il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme.

In caso di annullamento e sostituzione nei termini vi sono 5 ulteriori giorni per provvedere all'invio senza sanzioni.

In proposito leggi: Certificazione Unica 2023: annullamento e sostituzione nei termini.

Ricordiamo che con il Provvedimento n 14392 del 17 gennaio 2023, le Entrate hanno approvato il Modello di Certificazione Unica 2023 che i sostituti d’imposta devono utilizzare in riferimento ai redditi erogati ai propri lavoratori subordinati e parasubordinati nel periodo d’imposta 2022.

Vediamo le modalità di presentazione e le sanzioni nel caso in cui non si adempia entro il 16 marzo.

Certificazione Unica 2023: modalità di presentazione 

La presentazione avviene esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso: 

  • a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione; 
  • b) tramite un intermediario abilitato.

La presentazione si considera effettuata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica immediatamente dopo l’invio.

Nel dettaglio, un messaggio conferma solo l’avvenuta ricezione del file e soltanto in seguito, fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione. 

Pertanto, soltanto quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione.

Certificazione Unica 2023: le sanzioni per omessa dichiarazione

Il sostituto d'imposta entro il 16 marzo deve effettuare l’invio telematico delle certificazioni all’Agenzia delle Entrate (il termine scade al 31 ottobre 2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730).

Entro la stessa scadenza il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme, nella versione sintetica.

Sarà possibile effettuare, senza sanzioni, fino al 21 marzo, correzioni alle CU inviate nei termini.

Nel caso in cui si ommettesse di inviare la CU 2023 oppure in caso di errore nella presentazione la sanzione è pari a:

  • 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro,
  • 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.