Cessioni di carburante: Assonime fa il punto

Pubblicata in data 7 luglio 2018 la circolare n°17 di Assonime in cui vengono analizzati gli attuali obblighi di documentazione e di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante effettuati dai soggetti IVA.

Come noto, è stato prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo, precedentemente previsto per il 1° luglio 2018, di emettere fatture elettroniche per le cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Resta tuttavia invariato l’obbligo di pagamento con mezzi tracciati previsto dalla Legge di Bilancio 2018. In particolare, i commi 922-923 della L.205/2017 limitano la deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di carburante per autotrazione a quelle effettuate esclusivamente mediante:

  •  carte di credito, 
  •  carte di debito 
  •  carte prepagate

emesse da operatori finanziari. Nel testo in esame si legge anche che altri metodi di pagamento, possano essere ritenuti ugualmente idonei purchè individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento n° 73203 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, sono stati individuati altri mezzi di pagamento tracciabili, quali:

  • gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e al d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni;
  • i mezzi di pagamento elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5.Tra questi vi sono: addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate e qualsiasi strumento di pagamento elettronico che consenta anche l’addebito in conto corrente.

Una delle alternative possibili è data dalla sottoscrizione di un contratto di netting con la compagnia petrolifera. Il contratto di netting è un contratto di somministrazione che si fonda sostanzialmente su due accordi distinti:

  •  quello tra il cliente finale e la compagnia petrolifera e
  •  quello tra quest’ultima e il distributore di carburante. 

Lo strumento attraverso il quale tutto si concretizza è dato da una tessera magnetica che non può essere considerata un mezzo di pagamento bensì un semplice “strumento di raccolta dei dati dei rifornimenti” che permette alla compagnia petrolifera di emettere, periodicamente, una fattura riepilogativa. Così facendo, per le aziende ci sarà una sola fattura, a cui seguirà un unico pagamento, a fronte di tutti i rifornimenti fatti dai propri dipendenti. Viene meno l’obbligo della scheda carburante in considerazione del fatto che si è davanti ad un contratto di somministrazione di beni (di cui all’articolo 1559 del c.c.), e quindi non si tratta di una cessione di beni assimilabile a quelle che delimitano il campo di applicabilità della scheda carburante.

Tuttavia affinché si possa operare correttamente la detrazione dell’Iva è necessario, come ribadito dall’Agenzia, utilizzare una modalità di pagamento tracciata; nelle motivazioni del provvedimento del 4 aprile 2018 si legge infatti: “le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore… troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano, al riguardo, le circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012)”.