Cessioni intra UE e stoccaggio breve: quando non è considerato sosta tecnica

L’agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 273 del 25 agosto 2020 chiarisce che lo stoccaggio temporaneo delle proprie merci presso una piattaforma situata in altro stato membro UE non è sosta temporanea ma un trasferimento di beni propri intra unione europea e perciò rilevante ai fini IVA.

La società istante opera nel settore di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari.

Due dei suoi principali clienti sono in Irlanda e Gran Bretagna e operano nella grande distribuzione (GDO).

Causa l’uscita della GB dall’Europa, i due operatori della GDO vogliono modificare i loro approvvigionamenti di merci e utilizzare una piattaforma logistica di proprietà di un loro partner situata in Belgio per avere prontamente le merci.

L’istante dovrà inviare le proprie merci in Belgio che resteranno li stoccate temporaneamente finché i due operatori della GDO non ne faranno richiesta.

I due operatori invieranno l’ordine di acquisto sia alla società istante, sia alla società in Belgio che si occupa della logistica.

L’istante chiederà allora alla società in Belgio di spedire le merci in Gran Bretagna o in Irlanda.

I beni situati in Belgio non possono essere utilizzati né dal cessionario, né dai due operatori della GDO benché siano lì stoccati per essere destinati loro in via esclusiva e su richiesta con l’ordine. L’istante considera che tali beni siano in Belgio in “sosta tecnica” e perciò ritiene corretto comportarsi come segue:

  • alla partenza del bene verso il Belgio emetterà un DDT con annotazione in transito e indicazione dei due operatori della GDO
  • annoterà su un registro la movimentazione delle merci (ex art 39 DPR 633/72)
  • ricevuto l’ordine da uno dei due operatori emetterà fattura per la cessione intra se le merci sono trasportate in Irlanda o GB prima della Brexit, fattura per la cessione all’esportazione se le merci sono trasportate in GB dopo la Brexit

L’agenzia ricorda che fino al 31 dicembre 2020 la GB sarà ancora considerata facente parte dell’Europa e quindi partecipa alla unione doganale UE.

L’istante ritiene che l’invio in Belgio delle merci presso il magazzino e il loro stoccaggio nella piattaforma logistica non configuri una autonoma operazione IVA in quanto fin dalla origine risulta chiaramente che tale invio è destinato alla successiva cessione verso i due operatori della GDO.

Per avvalorare la propria tesi l’istante fa riferimento alla Circolare Ministeriale n 15/1980 che chiarisce che "la sosta di beni presso vettori o spedizionieri ai fini del raggruppamento o smistamento dei beni stessi per la prosecuzione del loro trasporto verso il destinatario indicato nella bolla di accompagnamento, non fa venir meno la validità del documento regolarmente emesso dal mittente” a due condizioni:

  • sia limitata al tempo strettamente necessario per le suddette operazioni
  • nella sosta non sia configurabile l'esecuzione di un distinto rapporto di deposito. 

Queste condizioni a parere della Agenzia non si verificano in quanto le merci restano in Belgio per un periodo inerente alle necessità di approvvigionamento delle due società della GDO, non vi è infatti alcun accordo tra le parti che riporti un termine entro il quale i due operatori debbano provvedere all’ordine; inoltre, lo stoccaggio si configura come un rapporto tra il cedente la merce e la società di logistica belga.

L’invio dei beni in Belgio senza vendita è da considerare una cessione intracomunitaria assimilata, e l’IVA riguarderà lo stato membro dove si trova il magazzino e non l’Italia.

La società italiana istante deve perciò registrarsi in Belgio mediante identificazione diretta IVA o tramite rappresentante fiscale per assolvere l’imposta sull’acquisto intracomunitario “per assimilazione”. L’istante italiano dovrà emettere fattura nei confronti della propria p.iva belga.

Le successive cessioni avverranno con la posizione IVA belga e verso i due operatori, tenendo conto, in base alle date di cessione, che siano verso la GB ancora nella unione europe (ossia fino al 31 dicembre 2020) oppure no per le operazioni da decorrere dal 1° gennaio 2021.