CO.CO.PRO. illegittimo: risarcimento massimo 12 mesi

Nella sentenza n. 24100 del 26 settembre  2019, la Corte di Cassazione ha  chiarito che il limite del risarcimento, tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, per il periodo tra la cessazione di un rapporto a tempo determinato e la sentenza di accertamento della nullità del termine, è applicabile  in ogni caso di contratto di lavoro  cui sia stato apposto un termine in maniera illegittima anche a prescindere dalla natura subordinata  o parasubordinata .
Tale regime indennitario e la conseguente conversione del contratto a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono applicabili anche al contratto co.co.co. a progetto illegittimo.

Il caso riguardava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato accertato dalla Corte di Appello di Roma , dal 19 settembre 2003  tra un cameramen, inquadrato con numerosi contratti di collaborazione a progetto ,  e una  s.p.a., la quale  era stata condannata all'immediata  riammissione in servizio del lavoratore con inquadramento al livello D2 del CCNL di  settore e al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive relative al periodo  dal 19 settembre 2003 al 30 giugno 2009, da liquidare in separata sede e delle retribuzioni successivamente spettanti sino alla data della pronuncia,. La sentenza di primo grado aveva invece rigettato la domanda del  lavoratore.
Al di là della formale instaurazione  di 11 successivi contratti di  collaborazione coordinata e continuativa a progetto, a norma degli artt. 61 e 62 d.Ig. 276/2003, la Corte territoriale aveva infatti ritenuto  l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sugli essenziali elementi dell'eterodirezione dell'attività del lavoratore e  della sua soggezione al potere disciplinare datoriale  .

La società ricorreva per cassazione con quattro  motivi,  cui il lavoratore resisteva con controricorso. La corte  pur confermando la conversione del rapporto in lavoro subordinato,  accoglie il ricorso della società in particolare sulla base del  quarto  motivo che riguardava la non corretta liquidazione del danno risarcibile al lavoratore nel periodo intermedio (tra la cessazione della prestazione in fatto e la pronuncia della Corte d'appello)  e afferma che esso non va valcolato sulla base delle retribuzioni maturate  ma sulla base dell'indennità omnicomprensiva prevista dall'art. 32, quinto comma I. 183/2010.  Tale orientamento è consolidato nella giurisprudenza di legittimità e va applicato in senso estensivo ad ogni contratto lavorativo a termine, convertito in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato , se viene accertata la nullità del termine. 

Nel rinvio ad altra sezione della Corte di Appello, si afferma infatti  il seguente principio di diritto  "Il regime indennitario istituito dall'art. 32, quinto comma I. 183/2010 si applica anche  al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, in quanto fattispecie nella quale ricorrono le condizioni della natura a tempo determinato del contratto di lavoro e della  presenza di un fenomeno di conversione". 

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