Contributi di previdenza complementare: i chiarimenti dell’Agenzia sul “bonus” di deducibilità

Con la Risoluzione n. 131/E del 27 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i lavoratori al primo impiego, assunti dal 1° gennaio 2007 che hanno aderito ad una forma di previdenza complementare potranno, già dal sesto anno successivo e fino al 25esimo, aumentare il limite di deducibilità della contribuzione versata al fondo, elevando, così, fino ad un massimo di 7.746,86 euro, il tetto generalmente fissato in 5.164,57 euro annui. Il D.lgs. n. 252/2005 ha, infatti, previsto un regime di deducibilità fiscale in deroga, secondo cui a tali lavoratori è consentito nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione a forme previdenziali utilizzare un ulteriore ammontare di contributi deducibili pari alla differenza tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni. Tale soglia non può mai superare i 2.582,29 euro annui e fino all’esaurimento del plafond. Quest’ultimo, in ogni caso, può essere utilizzato solo per i versamenti che superano il tetto di 5.164,57 euro.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *