Corrispettivi attività spettacolistiche escluse dall’invio telematico

L'Agenzia delle Entrate ripete quanto va chiarendo in questi ultimi mesi: "i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in quanto tutti i dati relativi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria. Resta, invece, l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale."

E' questo quanto ribadito nella Risposta all'interpello 7 del 17 gennaio 2020, allegata a questo articolo.

In particolare, la società che ha proprosto interpello opera nel settore sportivo e si occupa della formazione, preparazione e gestione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica. In  base all'articolo 74-quater del DPR IVA l'obbligo di certificazione dei corrispettivi è assolto "con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate". L'istante ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se è obbligato o meno alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. 

L'Agenzia delle Entate ha già fornito chiarimenti sul tema nelle Risposte agli interpelli 506/2019 (si veda l'articolo Spettacoli teatrali dal vivo senza obbligo di corrispettivi telematici) e 535/2019.

Nel rispondere all'interpello 7/2020 l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 dispone che dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del DPR 633/72, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata. ".

Gli specifici esoneri sono stati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019 (modificato con successivo decreto dello stesso Ministro del 24 dicembre 2019). Tra le operazioni elencate non figurano quelle svolte dalla società istante.

Tuttavia, come già chiarito con le precedenti risposte "i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, in quanto tutti i dati relativi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, in ossequio al decreto 13 luglio 2000, che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria. Resta, invece, l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale."

Corrispettivi attività spettacolistiche no invio telematico
Attività accessorie diverse dai biglietti di ingresso invio telematico dei corrispettivi

 

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