Credito di imposta ZFU utilizzabile per il reddito ordinario

L’Agenzia delle Entrate con risposta n 197 del 30 giugno scorso chiarisce come beneficiare del credito di imposta ZFU specificando che è escluso un suo utilizzo indiscriminato. 

Il credito ZFU è una agevolazione spettante sul reddito ordinario d’impresa, prodotto appunto nel perimetro della zona franca, con precise peculiarità di utilizzo, ossia le imposte commisurate al reddito in questione rappresentano un credito da utilizzare mediante F24 in riduzione dei versamenti dovuti ai fini delle II.DD, dell'IRAP e dell'IMU, oltre che dei contributi previdenziali e assistenziali, ma  sempre riferibili al "reddito ordinario d'impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa ZFU".

L’agenzia chiarisce inoltre che lo scomputo dei versamenti dovuti mediante l'utilizzo dei codici tributo istituiti per le singole Zone Franche Urbane, ha natura agevolativa in quanto viene posto in essere al fine di fruire di agevolazioni fiscali e contributive ed è assimilabile ad una compensazione verticale.

La società istante chiedeva se il credito di imposta ZFU potesse essere utilizzato in compensazione di una imposta sostitutiva che intendeva pagare a seguito di una operazione di rivalutazione di asset ricevuti con conferimento di ramo d’azienda e suggeriva interpretazione favorevole citando la possibilità di utilizzo del suddetto credito indicata nell’art 46 del DL n.50 /2017 come agevolazione del pagamento, tra l’altro, delle imposte dirette delle persone fisiche e giuridiche residenti nei comuni oggetto della stessa agevolazione.

Aggiungeva inoltre che, ai sensi dell’art 176 comma 2.ter del TUIR la società conferitaria può optare per l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’IRAP per i maggiori valori dei beni attribuiti in bilancio, giungendo ad una soluzione interpretativa positiva rispetto al proprio quesito.

Considerava cioè possibile l'utilizzo del credito ZFU per compensare tale imposta sostitutiva, essendo lei assegnataria del credito in esame.

L’agenzia invece con risposta all’interpello chiarisce con vari riferimenti normativi l’impossibilità di utilizzo indiscriminato del credito ZFU.

In particolare facendo riferimento alla Circolare n 39/E del 24 dicembre del 2013 riguardante il medesimo argomento per il sisma dell’Aquila, l'agenzia afferma che  “partecipano alla formazione del reddito agevolabile solo i componenti positivi e negativi derivanti dallo svolgimento dell'attività produttiva; ne sono, invece, esclusi i componenti di natura straordinaria, in conformità alla ratio legis della misura agevolativa, diretta a limitare il beneficio di esenzione ai redditi derivanti dall'attività "ordinaria" svolta nella ZFU”

Perciò non è possibile utilizzare il credito ZFU per compensare l'imposta sostitutiva relativa ad una operazione straordinaria

L'Agenzia delle Entrate richiama nella risposta il perimetro dell'agevolazione prevista dall’art 46 del DLn 50/2107 (convertito con modificazioni dalla legge n 96/2017) che riconosce, al verificarsi di alcune condizioni, “l'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa in detta zona” e l'esenzione dall'IRAP derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta. Condizione necessaria, per beneficiare dell'agevolazione, è anche aver subito una riduzione del fatturato a causa del verificarsi degli eventi sismici.

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