Divorzio: deducibili gli assegni all’ex coniuge residente in Germania

Con Risposta a interpello n 598 del 17 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che sono deducibili gli assegni versati alla ex moglie residente in Germania e corrisposti in ragione di una sentenza di divorzio emessa da tribunale tedesco. L'istante, residente in Italia, può dedurre tali assegni dal suo reddito complessivo e può, in mancanza, richiedere con istanza un codice fiscale per la ex moglie seppur residente estera, al fine di poterli indicare nel modello dichiarativo dei suoi redditi.

Facciamo il punto sull’interpello proposto.

L’istante è un contribuente che fino al giorno 11 febbraio 2019 era residente in Germania e dal giorno successivo ha acquisito la residenza e il domicilio fiscale in Italia dove dovrà dichiarare la sua pensione di fonte estera.

In base ad una sentenza di divorzio del tribunale tedesco datata 2015 egli deve corrispondere un assegno divorzile alla ex moglie, assegno comprendente anche il mantenimento del figlio corrisposto sempre con modalità tracciabili ovvero tramite il sistema bancario.

Egli chiede se può dedurre dal suo reddito complessivo tali importi ai sensi dell’art 10 comma 1 lett c) del TUIR visto che la sua ex moglie non ha un codice fiscale italiano e che tale informazione è essenziale da indicare nel modello 730. Chiede inoltre quali siano le corrette modalità dichiarative.

L’agenzia ritiene che l'istante possa dedurre quanto richiesto ovvero gli assegni corrisposti alla ex moglie ai sensi del citato art. 10 del TUIR, visti anche i chiarimenti della Circolare n 19/2020 che ha precisato che sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge anche se residente all’estero.

L'agenzia specifica che ai sensi del secondo comma dell'art 6 del DPR  605/73 "Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'art. 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale"

Alla luce di ciò l'istante potrà richiedere il necessario codice fiscale per la ex moglie presentando istanza motivata a cui allegare la sentenza di divorzio.

Per concludere l'Agenzia specifica che la convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni sul reddito dispone che «Gli assegni versati da un residente di uno Stato contraente per il mantenimento di un residente dell'altro Stato contraente, ivi compreso un bambino, sono imponibili soltanto nel primo Stato».

Ne consegue che il percettore degli assegni, anche se non residente, è tenuto a dichiarare in Italia ai fini IRPEF l'importo degli assegni di mantenimento percepiti, quali redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), del TUIR. 

L'agenzia sottolinea però che come correttamente rilevato dall'Istante nell'interpello tale circostanza non rileva ai fini del quesito posto, concernente la deducibilità dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 10 del TUIR.

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