E-commerce: procedura doganale semplificata per le merci di modico valore

Procedure doganali ad hoc per gli operatori con elevati volumi di importazioni mensili di beni di valore trascurabile, destinati a clienti finali privati, con transazioni concluse su siti e-commerce.

Considerata l’ampia diffusione del commercio svolto su piattaforme elettroniche e il conseguente aumento delle attività di controllo svolte dagli uffici doganali, è stata introdotta un’apposita procedura che semplifica le formalità da svolgere per le operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate e-commerce per merce di valore trascurabile destinata a soggetti privati, non soggetta a vincoli e/o limitazioni (determinazione direttoriale Prot.: 344910/RU del 6 ottobre 2020).

L’articolo 23 della Direttiva IVA 2009/132/CE del Consiglio prevede fino al 1° luglio 2021 l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per le spedizioni di valore non superiore a 22 euro (c.d. valore trascurabile), come da ultima modifica apportata alla Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio UE. Pertanto, i soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali, relative a spedizioni di modico valore (sotto la soglia dei 22 euro) originate da transazioni commerciali derivanti da vendite a distanza di beni mediante l’uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, potranno accedere a procedure dichiarative a dati ridotti, a seguito di ottenimento di specifica autorizzazione.

Requisiti e presentazione dell’istanza

Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei determinati requisiti di tipo oggettivo e soggettivo, tra cui:

  • effettuazione di un numero minimo di 50.000 operazioni mensili di importazione;
  • utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO;
  • tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
  • predisposizione di un sistema e di procedure di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il soggetto presenta apposita istanza presso l’Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.

I soggetti autorizzati all’utilizzo della procedura dovranno inoltre garantire l’adempimento delle seguenti formalità:

  • per ogni carico di merce in arrivo sul territorio nazionale, sono chiamati a fornire il dato relativo al valore e alla qualità/descrizione delle merci presenti sul mezzo di trasporto, che successivamente dovranno essere dichiarate presso il luogo approvato;
  • per ogni carico di merce, su richiesta e per via elettronica, occorre fornire un elenco riepilogativo delle singole transazioni con relativa documentazione, che consenta di verificare che la fiscalità gravante sia stata contabilizzata in modo corretto e che la stessa merce non sia sottoposta a vincoli e/o limitazioni;
  • occorre fornire all’Agenzia delle Dogane, qualora necessario, l’informazione relativa alla corrispondenza di valore tra quanto dichiarato nella bolletta doganale di import (esemplare del DAU) e l’acquisto effettuato sulla piattaforma di marketplace da cui è stato avviato l’ordine che ha dato origine alla movimentazione.

I soggetti autorizzati saranno iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane competente denominato “e-commerce P4I-B2C” (platform for import – business to consumer). L'autorizzazione è rilasciata in via preventiva ed ha validità annuale.

Tali soggetti potranno effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato, con indicazione, al campo 33 del DAU, del codice convenzionale 9990 9909 00 anziché lo specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta.

Leggi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Dogane con Circolare del 23.10.2020 n. 40 con allegata l'Istanza per l'iscrizione nell'“e-commerce P4I-B2C” (platform for import – business to consumer).

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