Emissione fattura elettronica 2019 a pagamento: è illegale

"Per l'emissione della fatturazione elettronica si informa che verrà applicata una maggiorazione di X euro"oppure "Questo esercizio non emette fattura elettronica". Non sono rari come dovrebbero cartelli di questo genere fuori dalle attività, tanto di commercianti al minuto quanto e soprattutto di distribuzione di carburante. Il problema sorge maggiormente in questi ambiti in quanto per le attività dei commercianti al minuto e assimilati non c'è l'obbligo dell'emissione della fattura tranne su specifica richiesta del cliente. Così a volte, per soddisfare la richiesta di emissione della fattura da parte del cliente, viene richiesto un contributo di qualche euro, sempre che la fattura stessa non venga negata come accade in casi estremi.

E la domanda sorge spontanea: ma tutto questo è legale? La risposta è assolutamente no. Infatti il comma 8 dell'articolo 21 del Decreto IVA (DPR 633/72) prevede espressamente che

le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo

 

In generale, la fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea solo per due aspetti:

  • va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone,
  • deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).

Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:

  • verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura
  • controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento. In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

Pertanto così come non viene chiesto un contributo per l'emissione di una fattura cartacea, allo stesso modo non è possibile chiedere il pagamento di un corrispettivo per l'emissione dell'e-fattura.

Una soluzione in ogni caso esiste. Infatti, coloro che non ricevono fattura elettronica entro 4 mesi perchè ad esempio non hanno pagato la maggiorazione richiesta per l'emissione della stessa, possono emettere autofattura elettronica indicando il codice TD20, previa attivazione della procedura presso l'Agenzia delle Entrate