Formazione personale nel settore delle tecnologie: Credito Imposta per il 2020

Il credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 è stato prorogato per l’anno 2020 dalla legge di bilancio 2020 (art.1, comma da 210 a 217, L. 27/12/19 n. 160), rimodulando i limiti massimi annuali del credito medesimo ed eliminando l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

La cifra stanziata per coprirlo è di circa 150 milioni di euro .

Il credito d'imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 17.06.2014, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 250.000 euro e nella misura del 30%.

 La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette.

Ai fini del beneficio in esame, è posta un'autorizzazione di spesa pari a 250 milioni di euro per il 2019 (l'effetto finanziario è ritardato di un anno rispetto alla maturazione del credito).

A chi spetta:

Il credito di imposta è riconosciuto – in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, tecnologie: big data e analisi dei dati, cloud e fogcomputing, cybersecurity, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A.

Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione .

No alla stipula contratti collettivi

Non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta la condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.