Gestione IVA degli stampi e attrezzature in ambito comunitario

Il corrispettivo per la creazione di uno stampo su richiesta del cliente UE segue strade distinte a seconda che ci sia o meno il passaggio di proprietà e la movimentazione del bene.

Nell’ambito delle cessioni intracomunitarie può capitare che il cliente UE richieda la fornitura di particolari da produrre utilizzando una determinata attrezzatura o stampo. A seconda che trattasi di una modifica di uno stampo che resta di proprietà del fornitore o di uno stampo creato ad hoc per la controparte comunitaria (con relativo passaggio di proprietà del bene) cambia il trattamento ai fini IVA dell’operazione.

Unico contratto per la produzione dello stampo e dei pezzi

La realizzazione (costruzione diretta o acquisto da terzi secondo la normativa interna) per conto di un committente comunitario di stampi, da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell'altro Stato membro, è da inquadrare nell'ambito di cessioni intracomunitarie se e solo se:

  • tra il committente e l'operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
  • lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell'altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile; tali condizioni assumono rilevanza anche ai fini della formazione del plafond (CM 13/E del 23 febbraio 1994).

L'operatore nazionale, solo in presenza di dette condizioni, è legittimato ad emettere una fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a) DL 331/1993. Per converso, se manca una delle condizioni sopra esposte l’operazione richiede l’applicazione dell’IVA ordinaria.

La casistica descritta rappresenta una deroga prevista nel nostro ordinamento e non condivisa in altri Stati membri (ad esempio in Polonia), in quanto viene consentita l’emissione di una fattura non imponibile IVA (passaggio di proprietà dello stampo dal fornitore italiano al cliente comunitario) senza che ci sia l’immediata movimentazione fisica dello stesso. Resta inteso che l’effettiva movimentazione del bene è semplicemente rimandata, avverrà come da contratto al termine della fornitura dei particolari: se lo stampo al termine della produzione non viene spedito al proprietario (cliente UE), decade la non imponibilità IVA sull’operazione di cessione con relativo recupero dell’imposta ed irrogazione di sanzioni e interessi.

Oltre ad emettere una fattura non imponibile ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), il cedente deve presentare il modello INTRA parte fiscale con riferimento al periodo di registrazione della fattura, inserendo il corrispettivo dello stampo nel valore statistico dei pezzi, alternativamente in unica soluzione (in occasione del primo invio dei pezzi) oppure ripartendo il valore dello stampo sulle singole forniture, man mano che vengono consegnati i pezzi. Resta infine l’onere di annotare lo stampo, rimasto in prestito d’uso presso il fornitore italiano, su apposito registro di carico e scarico tenuto ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del DL 331/1993.

Contributo in conto stampi

Ipotesi distinta è rappresentata dall’addebito di un contributo in conto stampi: si pensi al caso in cui lo stampo resta di proprietà del fornitore italiano, quest’ultimo lo utilizza per produrre i pezzi richiesti dal cliente comunitario. Tale fattispecie comporta l’emissione di una fattura non soggetta IVA ex articolo 7-ter DPR 633/1972, in quanto trattasi di un corrispettivo richiesto per le modifiche apportate allo stampo/attrezzatura per accontentare le esigenze produttive del cliente.

Lo sviluppo o modifica di uno stampo utilizzato per la fabbricazione dei particolari richiesti dal cliente UE (senza passaggio di proprietà) configura l’esecuzione di una prestazione di servizio generica e, come tale, da includere nei modelli riepilogativi INTRA come servizio reso (circolare 43/E/2010).