Imposta di bollo su assegni circolari: a chi spetta pagarla?

Con Risposta a interpello n 382 del 18 settembre l’agenzia delle entrate evidenzia che i soggetti passivi obbligati in solido al pagamento dell’imposta di bollo su assegni circolari sono tanto la banca emittente quanto il cliente richiedente.

Secondo l'agenzia inoltre non può essere oggetto di interpello l’eventuale accordo tra le parti in merito all’addebito al cliente dell’imposta stessa poiché non è disciplinato dal DPR 642/1972. Resta salvo il fatto che sono considerati nulli eventuali patti sulla imposta di bolllo contrari all’art 22 dello stesso decreto, che parla del principio della solidarietà delle parti che sottoscrivono, ricevono, accettano, o negoziano atti, documenti o registri.

L’istante è una banca che svolge attività di raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa provvede ad emettere assegni circolari su richiesta di clienti per i quali deve essere corrisposta l’imposta di bollo ex art 10 dell’Allegato A Tariffa Parte I al DPR 642/1972 e chiede di conoscere il parere dell'genzia in merito al corretto assolvimento dell'imposta. La banca domanda se possa addebitare al cliente che ha richiesto l’emissione dell’assegno circolare l’imposta di bollo.

Essa ritiene che possa farlo in quanto secondo la norma si fa riferimento in modo chiaro all’ambito oggettivo ossia vengono indicati gli atti, i documenti e i registri soggetti alla imposta ma non vengono chiariti in modo esplicito i soggetti passivi della stessa.

La norma individua il soggetto tenuto ad assolvere agli adempimenti connessi al bollo ma non parla chiaramente secondo l'istante del soggetto passivo.

La banca comunque cita anche l’art 22 del DPR in oggetto che afferma un principio di solidarietà tra i soggetti coinvolti alla formazione del documento stabilendo che sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:

  • tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
  • tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'Ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

In aggiunta al principio di solidarietà suddetto, l’art 23 della Tariffa stabilisce che “I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti

Con riferimento agli assegni circolare la banca istante cita, oltre a quanto appena detto, a sostegno della propria soluzione interpretativa, anche l’art 10 in base al quale l’imposta dovuta è nella misura del 6 per mille annuo e l’istituto deve liquidare ogni trimestre l’imposta sull’ammontare degli assegni circolari emessi nel periodo in base a denuncia presentata entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e deve poi versarla nei relativi dieci giorni successivi. Perciò essa si ritiene obbligata al versamento ma ritiene il cliente soggetto passivo citando a ulteriore sostegno di ciò, l’art 49 comma 10 del DLgs 231/2007che testualmente recita “l'art. 49, co. 10, d.lgs. 231 del 2007 pone il relativo onere a carico del richiedente, stabilendo che per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro”

L’agenzia non è d’accordo con l'istante poiché ritiene che a norma dell’art 22 sia da considerare la solidarietà delle parti ossia esse sono responsabili in solido per l’imposta in oggetto, e aggiunge che a norma dell’art 23, citato peraltro anche dall'istante, sono nulli eventuali patti contrari alle disposizioni del decreto.