Imu e Tasi 2018: scadenza acconto il 18 giugno

Come noto, l’Imu (Imposta municipale propria)e la Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili) sono due delle tre componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC), tributo che si fonda su due presupposti distinti: il possesso degli immobili e l’erogazione/fruizione dei servizi comunali. La terza componente è rappresentata dalla Tari, la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Se per la Tari i comuni si impegnano ad inviare il modello F24 precompilato ai singoli contribuenti sui cui ricade tale onere, per l’Imu e la Tasi è dovere del cittadino adoperarsi per un tempestivo e corretto calcolo delle imposte, nonché ovviamente per il suo versamento.

A differenza della Tari, l’Imu e la Tasi hanno le stesse scadenze, ovvero:

  •  16 Giugno 2018
  •  16 Dicembre 2018

Qualora però la data di scadenza del versamento ricada in un giorno festivo, oppure di sabato o di domenica, viene automaticamente slittata al primo giorno feriale. Per quest’anno quindi, sia il termine per il versamento dell’acconto, che quello previsto per il saldo, sono diversi rispetto alla regola generale poiché:

  •  Il 18 giugno deve essere versato l’acconto
  •  Il 17 dicembre deve essere versato il saldo.

L'acconto deve essere calcolato utilizzando le aliquote e le detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente; tuttavia, l’ IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale), ha precisato nel 2015 che “nulla vieta… che nel caso in cui il Comune abbia già deliberato in materia di aliquote e detrazioni IMU e TASI, magari determinando condizioni più favorevoli, il contribuente possa far riferimento alle delibere relative all’anno in corso, anche per il pagamento dell’acconto”.
E’ possibile inoltre optare per il versamento in un’unica soluzione ed in tal caso la data di riferimento è quella dell’acconto, 18 giugno. In questo caso, bisogna prestare attenzione alla possibilità che vi sia una modifica della delibera comunale successiva alla data di versamento e che, di conseguenza, l’imposta dovuta possa essere diversa rispetto a quella versata.

  •  Qualora l’importo dovuto risultasse inferiore all’importo versato basterebbe versare la differenza entro il termine di scadenza previsto per il saldo;
  •  Qualora invece si sia versato in eccedenza, il modello F24 non consente di portare in compensazione, tra di loro, i tributi locali. Sarà quindi necessario intraprendere le strade che ogni singolo comune potrebbe aver individuato a riguardo, oppure procedere direttamente alla richiesta di rimborso.

Infine, ci preme ricordare che nel caso in cui non sia stato possibile versare l’acconto IMU e TASI entro il 18 giugno, è sempre possibile rimettersi in regola attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. Sarà necessario pagare contestualmente imposte, sanzioni ed interessi con il codice ordinariamente previsto per quel determinato immobile, facendo attenzione ad indicare correttamente il codice del relativo comune e l’anno esatto a cui l’imposta si riferisce, in questo caso 2018.