ISA periodo di imposta 2019 e i benefici premiali

Con Circolare n 16/E del 16 giugno l’Agenzia delle Entrate espone tutte le novità in merito agli ISA per il periodo di imposta 2019 nonché fornisce chiarimenti a quei contribuenti che hanno presentato quesiti specifici. Per una panoramica sul contenuto del documento di prassi si legga l’articolo ISA periodo di imposta 2019: le istruzioni dell'Agenzia in una circolare”

Per ciò che riguarda invece i benefici premiali vediamo cosa dice il documento di prassi.

Ricordiamo che ai sensi dell’art 9-bis del DL n.50/2017 istitutivo degli indici sintetici di affidabilità, i benefici premiali non sono altro che vantaggi riconosciuti dalla normativa a quei contribuenti che raggiungono attraverso gli ISA, un punteggio ritenuto affidabile uguale o maggiore di 8.

La Circolare in oggetto conferma quanto già anticipato dal provvedimento dall’Agenzia delle Entrate n 183037/2020 del 30 aprile 2020 al quale si rimanda con l’articolo ISA e media semplice per gli indici 2019”

In via sintetica però si ricorda che il suddetto provvedimento prevedeva (per il periodo di imposta 2019) che il giudizio di affidabilità fiscale che consente l’accesso ai benefici premiali potrà essere conseguito anche sulla base della media dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

La Circolare chiarisce che per l’anno di imposta 2019 l’individuazione dei criteri di accesso ai benefici premiali ha un duplice scopo:

  • definire punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale rispetto al periodo di applicazione degli ISA (nel caso specifico il 2019)
  • provare ad individuare situazioni di affidabilità ripetute nel tempo (nel caso specifico per il 2018 e il 2019)

per questo è stato definito un meccanismo che consente di accedere ai benefici ottenendo un punteggio idoneo nella annualità di applicazione oppure se questo non accade, anche valutando il punteggio dell’anno di applicazione insieme a quello dell’anno precedente (coerentemente con quanto previsto dal comma 12 dell’art 9-bis del DL 50/2017)

Inoltre, la circolare chiarisce che grazie agli approfondimenti svolti sul primo anno di vigore degli ISA i livelli di affidabilità relativi al punteggio ottenuto con il solo riferimento all’esito del 2019 sono gli stessi individuati per il 2018

Di seguito una tabella contenuta nella Circolare che mette a confronto i due criteri utilizzabili per l’accesso ai benefici premiali

Beneficio

Criterio di accesso basato su punteggio ISA periodo imposta 2019

Nuovo criterio di accesso “alternativo” basato su punteggio ISA periodi imposta 2018 e 2019

Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 € annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000 € annui relativamente alle IIDD ed all’IRAP

8 nel p.i. di applicazione

 

8,5 ottenuto come media tra il p.i. di applicazione e quello precedente

 

Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 € annui

8 nel p.i. di applicazione

8,5 ottenuto come media tra il p.i. di applicazione e quello precedente

Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi

8,5 nel p.i. di applicazione

9 ottenuto come media tra il p.i. di applicazione e quello precedente

Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento

8 nel p.i. di applicazione

 

Esclusione dell'applicazione della disciplina delle Societa non operative

9 nel p.i. di applicazione

9 ottenuto come media tra il p.i. di applicazione e quello precedente

Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato

9 nel p.i. di applicazione

9 ottenuto come media tra il p.i. di applicazione e quello precedente.