L’attestazione del “silenzio assenso” della pubblica amministrazione

L’articolo 20 comma 1 della Legge 271/90, la “Legge sul procedimento amministrativo”, disciplina il famoso meccanismo del “silenzio assenso”: nei procedimenti su istanza (con le eccezioni dei casi elencati al comma 4 dell’articolo 20 della Legge 271/90) per il rilascio di provvedimenti amministrativi, se l’ufficio competente non comunica all’interessato provvedimento di diniego nei termini previsti (di solito tra i 30 e i 90 giorni), la pratica è accolta.

La norma può prestare il fianco a diverse ipotesi sulla sua ratio normativa: qualcuno potrebbe ritenere che il disposto normativo serva a snellire gli adempimenti dell’ufficio, qualcun altro, invece, potrebbe pensare che il legislatore abbia voluto svincolare il cittadino dal rischio di restare ostaggio di una pubblica amministrazione inefficiente; al di là delle motivazioni sottostanti, il limite della norma trovava forma nel fatto che il cittadino, anche potendo dimostrare l’accoglimento dell’istanza per “silenzio assenso”, non poteva attestarlo.

L’articolo 62 del DL 77/2021, il più recente Decreto Semplificazioni, supera il limite della norma inserendo il comma 2-bis al citato articolo 20 della Legge 271/90, con il quale si stabilisce che, con decorrenza a partire da giorno 1 giugno 2021, nei casi i cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento, “l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda”; inoltre, “decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiestal'attestazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex articolo 47 DPR 445/2000.

L’integrazione normativa assolve al suo compito, sia nel caso in cui la pubblica amministrazione trasmetta effettivamente l’attestazione con modalità telematica, sia nel caso in cui il privato provveda ad auto-certificare la medesima situazione.

Da un punto di vista pratico la soluzione di un problema è comunque un problema superato, ma, da un punto di vista teorico, la norma lancia uno spunto di riflessione sulla ratio della norma intera.

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 20 della Legge 271/90 pone un obbligo in capo alla pubblica amministrazione: essa “è tenuta a rilasciare”, su richiesta del privato, una attestazione dell’avvenuto accoglimento dell’istanza tramite “silenzio assenso”; ma, trascorsi dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione “è sostituita” da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Quindi, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di rilasciare l’attestazione, ma, trascorsi dieci giorni dalla richiesta, questa è sostituita dall’autocertificazione. Il fatto che il legislatore ponga un obbligo in capo alla pubblica amministrazione, ma contemporaneamente predisponga il rimedio alla sua eventuale indolenza, potrebbe essere interpretato da qualcuno come la misura della stima che lo stesso legislatore ha dell’efficienza della sua amministrazione.