Lavoratori impatriati e residenza fiscale all’estero: chiarimenti delle Entrate

Chiarimenti sul regime di favore per i lavoratori impatriati sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 51/E/2018. Nell'interpello, oggetto del documento di prassi, è stato affrontato il caso del sig. Alfa, cittadino italiano che:

  • in agosto 2015, ha trasferito la propria residenza in Svizzera e, contestualmente, ha fatto richiesta di iscrizione all’AIRE, e ha iniziato a collaborare con la società a Zurigo. Il rapporto di lavoro ha avuto decorrenza fino al 30 settembre 2017.
  • A seguito dell’interruzione del suddetto rapporto di lavoro, l’istante ha trasferito nuovamente la propria residenza in Italia e ha intrapreso un nuovo rapporto lavorativo con una società italiana a partire dal 3 ottobre 2017.
  • Attualmente l’istante è residente in Italia ma, per l’anno 2017, risulta fiscalmente residente in Svizzera.

nel rispondere le Entrate hanno ricordato che il regime speciale per i lavoratori impatriati, al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di imponibilità del reddito prodotto in Italia nella misura del 50%, in favore di soggetti che trasferiscano la residenza nel territorio dello Stato.
L’agevolazione è applicabile a decorrere dal periodo di imposta in cui il soggetto trasferisce la residenza in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi, ove ricorrano i requisiti.
In particolare, sono destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che:

  1. sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, o
  2. hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, la norma presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio.
A tal fine, si osserva che l’art. 16 del d.lgs n. 147 del 2015 non indica espressamente, per i soggetti di cui al comma 2, un periodo minimo di residenza estera, come, invece, previsto per i soggetti di cui al comma 1 del medesimo art. 16 (permanenza all’estero per i cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia).
Considerato, che il comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, per tali soggetti, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia. Per fruire del beneficio fiscale il soggetto, per i due periodi di imposta antecedenti a quello in cui si rende applicabile l’agevolazione, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve avere avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale, circostanze, queste ultime, che richiedono verifiche di fatto non esperibili in questa sede.
 

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