Revisori enti locali minori 2020: ecco cosa cambia

Con nota 15412/2019 il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento relativo all'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e alle modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario. Il parere espresso dal Consiglio di Stato è stato positivo. Ma quali modifiche saranno introdotte?

Ecco le principali novità che verrebbero introdotte nel DM 23 del 2012:

  1. l'innalzamento dei requisiti necessari per assumere l’incarico di revisore dei conti negli enti minori (e dunque per i soggetti da inserire nella fascia iniziale, la n. 1), con l’aumento da dieci a venti crediti formativi e l’introduzione del requisito di una preliminare qualificazione professionale consistente nell'aver prestato presso un ente locale, per almeno diciotto mesi, un incarico di collaborazione ex art. 239, comma 4, del TUEL, o di responsabile del servizio finanziario, ovvero per almeno tre anni un incarico di revisore;
  2. l'istituzione di un'apposita fascia dell'elenco per i Comuni con popolazione almeno pari a 50.000 abitanti, le Province e le Città metropolitane, con la previsione di specifici requisiti, formativi e professionali, appositamente differenziati rispetto a quelli delle altre fasce, ovvero:

    • essere iscritti da almeno dieci anni nel registro dei revisori o nell'albo dei commercialisti;
    • aver svolto almeno tre incarichi revisionali di durata non inferiore a tre anni ciascuno, di cui almeno uno in enti della fascia n. 3);
    • aver conseguito almeno dieci crediti formativi (e ciò al fine di assicurare che l'incarico di revisore dei conti negli enti locali di maggiori dimensioni, demografiche e territoriali, venga conferito a soggetti in possesso di una professionalità accresciuta, adeguata ai contesti organizzativi di maggiore complessità, idonea quindi a consentire l'efficace svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo, nel quadro di un più efficace presidio della sana e regolare gestione economico-finanziaria);
  3. la previsione del potere ministeriale di organizzare corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali, che consentano il conseguimento del requisito riferito al numero di crediti formativi annuali previsti dal regolamento stesso.