Ricambio generazionale in agricoltura: mutui a tasso zero e contributi a fondo perduto

Estesa a tutte le imprese agricole del territorio nazionale, interessate da un procedimento di avvicendamento generazionale, la possibilità di richiedere oltre ai mutui agevolati a un tasso pari a zero anche un contributo a fondo perduto, allo stato attuale previsto solo a favore delle aziende agricole giovanili ubicate nel Mezzogiorno. 

Questo quanto previsto dall’articolo 43-quater, inserito nel corso dell’esame presso il Senato del DL Semplificazione n. 76/2020,convertito nella  Legge 11 settembre 2020 n.120 pubblicata in GU n.228 del 14 settembre 2020 S.O.n.33, che va a modificare le disposizioni previste al Capo III “Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale” del decreto legislativo n.185 del 21 aprile 2000.

La nuova disposizione prevede che a favore di tutte le aziende agricole condotte dai giovani (in base alla normativa attualmente in vigore invece solo per le imprese che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) che subentrano nella gestione di altre aziende agricole, al fine di facilitare il ricambio generazionale, possono essere concessi:

  • mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché 
  • un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. 

Viene quindi confermato che per le iniziative nel settore della produzione agricola, il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge, sono disposte le misure attuative, anche al fine di assicurare che le modifiche introdotte siano compatibili con le agevolazioni già operanti disposte a legislazione vigente in base al D.lgs. n.185 del 2000, in modo da garantire, comunque, la neutralità finanziaria delle modifiche introdotte.