Riscossione enti locali: la riforma nella Legge di bilancio 2020

Introdotta nella Legge di bilancio 2020 (almeno secondo le indicazioni contenute nel DDL) la riforma della riscossione degli enti locali che si applicherà alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali. In particolare, al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si autorizzano gli enti locali ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria.

Per quanto riguarda le attività di riscossione, l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione emessi dagli enti e dai soggetti affidatari nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono anche contenere espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. I suddetti atti acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale.

In pratica, se non cambia nulla, dal 1° gennaio 2020 gli atti di accertamento emessi dagli enti locali saranno subito esecutivi senza la successiva cartella di pagamento o di ingiunzione fiscale.

In merito alla tutela dei diritti del contribuente, la norma prevede che l’atto di accertamento esecutivo non acquista efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti che superano cumulativamente l’importo di 10 euro. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l’atto di accertamento esecutivo è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento di norma entro 30 giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di 120 giorni per l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive è ridotto a 60 giorni.

Inoltre, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

  • fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
  • da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
  • da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
  • da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili
  • da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
  • oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell’ente. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione.