Riscossione ferma fino al 31 dicembre 2020

Nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 è stato pubblicato il D.L. n. 129 del 20 ottobre 2020, in vigore dal 21 ottobre e recante "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale" che ha disposto la proroga della sospensione dell’attività di riscossione.

Il decreto interviene sui termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione visto il protrarsi della situazione emergenziale prorogato fino al 31 gennaio 2021 con il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020.

Il decreto in questione modifica l’art. 68 del decreto Cura Italia, fissando al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell’attività degli Agenti di riscossione, che era scaduto in data 15 ottobre.

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da:

  • cartelle di pagamento;
  • accertamenti esecutivi;
  • accertamenti esecutivi doganali;
  • ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
  • accertamenti esecutivi degli enti locali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Pertanto, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 gennaio 2021.

Viene introdotto inoltre l’art 4 bis che proroga di 12 mesi:

  1. il termine di cui all’art. 19, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 112/1999 riguardante la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo
  2. i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.

La norma prevede espressamente che ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applichi quanto disposto dall’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 159/2015 che disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali.

Il comma 2 dell'art 12 recita testualmente “I termini di prescrizione  e  decadenza   relativi  all'attività  degli uffici   degli  enti  impositori,   degli  enti  previdenziali   e assistenziali e  degli  agenti   della  riscossione  aventi   sede  nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero   aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti  debitori   aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e'   stata  disposta  la   sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli   anni  durante  i  quali  si   verifica  la sospensione,   sono    prorogati,   in   deroga    alle    disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo  alla  fine   del  periodo  di sospensione.”

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