Rivalutazione beni alberghi: l’impresa con attività ricettiva non prevalente

Nella Circolare n 6/2022 le Entrate rispondono ad un quesito specifico sulla rivalutazione degli immobili detenuti da una società che opera nei settori alberghiero e termale in maniera non prevalente 

In particolare, la società svolge in via prevalente attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio ed è proprietaria di alcuni immobili i quali vengono utilizzati per lo svolgimento (in via non prevalente) di attività nel settore “alberghiero”. 

Considerato che la rivalutazione di cui all’articolo 6-bis del decreto liquidità deve essere operata per categorie omogenee, la società chiede se possa fruire della rivalutazione in questione in relazione a tutti gli immobili iscritti in bilancio. 

Le Entrate replicano che considerato che la ratio legis della rivalutazione per il settore alberghiero è quella di consentire di rivalutare gratuitamente i beni delle imprese che operano nei settori alberghiero e termale che risultano tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19, si deve ritenere che la disciplina di cui al menzionato articolo 6-bis trova applicazione nei confronti di: 

a) quei soggetti che operano in ambito «alberghiero e termale», anche in via non prevalente; 

b) limitatamente ai beni o porzioni di beni utilizzati per lo svolgimento di tali attività. 

Dunque, specifica l'agenzia, per quanto concerne il requisito sub a), sono da ritenersi inclusi tutti i soggetti che svolgono effettivamente (ancorché in misura non prevalente) le attività ricomprese nei codici Ateco della sezione 55 e quelle di cui al codice 96.04.20. 

A questi si aggiungono anche coloro che possono dimostrare di svolgere le medesime attività in forza di eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento di attività alberghiere e termali. 

Con riferimento alla condizione sub b), è necessario fare riferimento ai beni – individuati al menzionato articolo 6-bis del decreto liquidità – utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento delle attività dei settori alberghiero e termale.

In caso di utilizzo promiscuo dei beni, invece, è necessario identificare il valore di mercato del bene attribuibile alla “parte” di bene utilizzate per operare nei predetti settori. 

Tale identificazione può avvenire sulla base della valutazione di stima operata ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 2001 cui rinvia il menzionato articolo 6- bis, ovvero, mediante altro criterio che risulti dimostrabile e controllabile in sede di svolgimento delle attività di controllo (si pensi, ad esempio, ai millesimi di immobile destinato ad attività termale ovvero al rapporto tra ricavi prodotti tramite utilizzo della porzione di immobile destinato ad attività alberghiera).

Pertanto, una società che svolge in via prevalente attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio ed è proprietaria di alcuni immobili che utilizza per lo svolgimento di attività nel settore “alberghiero”, può fruire della rivalutazione di cui al citato articolo 6-bis in relazione agli immobili utilizzati per lo svolgimento del settore alberghiero, secondo le modalità sopra descritte.