Rottamazione-ter, una possibilità anche per i decaduti dalle precedenti versioni

La nuova rottamazione-ter, prevista dalla bozza del Disegno di Legge di Bilancio 2019, prevede una sorta di rimessione in termini gratuita per i contribuenti.
E' previsto, infatti, che se entro il 7 dicembre 2018 verranno pagate le rate scadute della rottamazione-bis, si potrà accedere alla più lunga tempistica di pagamenti, prevista per l'appunto dalla rottamazione-ter.
Si ricorda che la rottamazione-bis (prevista dal D.l. 148/2017) prevedeva le seguenti scadenze di pagamento:

SCADENZE PAGAMENTO ROTTAMAZIONE-BIS

31/07/2018

Unica soluzione per i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017

1° rata pari al 20% per i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017

30/09/2018

2° rata pari al 20% per i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017

31/10/2018

3° rata pari al 20% per i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017

Unica soluzione per i carichi affidati  dal 01.01.2000 al 31.12.2016

1° rata pari al 40% per i carichi affidati dal 01.01.2000 al 31.12.2016

30/11/2018

4° rata pari al 20% per i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017

2° rata pari al 40% per i carichi affidati dal 01.01.2000 al 31.12.2016

28/02/2019

5° rata pari al 20% per i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017

 

3° rata pari al 20% per i carichi affidati  dal 01.01.2000 al 31.12.2016

Per il contribuente questo significa che la prossima rata della rottamazione-bis, prevista per il 31.10, potrà essere pagata entro il 7 dicembre ed egli potrà godere poi di un ulteriore allungamento dei termini di pagamento per le rate residue pari al 40% del totale, che in origine sarebbero scadute il 30.11.2018 e 28.02.2019.
La rottamazione-ter, infatti, prevede che una volta rispettata la scadenza del 7 dicembre, le somme residue potranno essere versate in 5 anni, con 2 rate annuali scadenti il 31/7 e il 30/11.
 

Il vantaggio legato alla nuova rottamazione-ter è ancora maggiore per:

  • i contribuenti che sono decaduti dalla prima rottamazione (D.l. 193/2016) e che potranno accedere automaticamente alla nuova rottamazione;
  • i contribuenti che, essendosi visti rigettare l'istanza di adesione alla prima rottamazione (per non aver pagato tutte le rate scadute a fine 2016), hanno presentato domanda di accesso alla rottamazione-bis, ma non vi hanno potuto accedere in quanto poi – entro lo scorso luglio- non hanno pagato in un'unica soluzione le rate scadute a fine 2016. Anch'essi potranno accedere automaticamente alla nuova rottamazione.

La rottamazione-ter è poi ovviamente aperta anche a coloro che non hanno mai usufruito di precedenti sanatorie. Il termine previsto per presentare l'istanza è il 30.04.2019, e l'agente della riscossione comunicherà le somme da pagare entro fine giugno 2019.