Sanzioni da remissione in bonis in F24 ELIDE

Dal 2012 è possibile effettuare la remissione in bonis per coloro che pur avendone i requisiti, hanno inviato in ritardo la comunicazione obbligatoria o hanno “dimenticato” adempimenti formali necessari per beneficiare di agevolazioni o accedere a regimi fiscali opzionali, come la trasparenza o l’opzione per il 5 per mille. Con la Risoluzione 42 del 01.06.2018 (qui allegata) l’Agenzia delle Entrate ha previsto dall’11 giugno 2018 che i codici tributo 8114 e 8115 siano utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) e non più con F24.
I codici tributo coinvolti sono:

  • “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”.
  • “8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”.

In merito alla modalità di compilazione si precisa che nella sezione

  • “CONTRIBUENTE”, sono indicati: – nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento
  • “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati

    • nel campo “tipo”, la lettera “R”
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
    • nel campo “codice”, il codice tributo
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).
A partire dall'11 giugno 20018 Codici 8114 e 8115 in F24 ELIDE

 

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