Sì al Superbonus sulle seconde case ma solo per due unità immobiliari

La possibilità di godere dell’agevolazione fiscale, consistente nella detrazione pari al 110% delle spese sostenute per lavori di efficientamento energetico e recupero del patrimonio edilizio, tanto discussa con riferimento alle seconde case, è stata definitivamente confermata nella Legge di Conversione al Decreto Rilancio (Legge n. 77 del 17 luglio, pubblicata in G.U. il 18 luglio 2020).

Si tratta di un importante novità richiesta insistentemente, ricordiamo che la disposizione originaria non prevedeva la possibilità di estendere il superbonus alle spese relative a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

L’art. 119, modificato a seguito della Conversione in Legge del Decreto Rilancio, introduce tuttavia una diversa limitazione. In particolare, al comma 10 è previsto che le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (con riferimento all’involucro, all’impianto termico e ad altre opere collegate), si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per interventi realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari.

Resta invece salvo il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, i quali quindi non rientrano nel limite delle due unità.

L’ecobonus al 110% potrà quindi essere fruito, per fare un esempio, per lavori effettuati su due unità immobiliari di cui il contribuente sia proprietario (come due seconde case) e in aggiunta sugli interventi effettuati dal condominio nella casa posseduta in città.

Allo stato non resta che attendere l’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti per rendere la nuova agevolazione davvero operativa e iniziare a valutare il suo effettivo impatto sul settore dell’edilizia.