Sisma 2016 e ZES: istituiti i codici tributo

Con la Risoluzione 83 del 27 settembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo da usare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per gli investimenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici 2016 e per le Zone Economiche Speciali (ZES).

In particolare, l'articolo 18-quater del DL 8/2017 ha esteso alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Inoltre, l’articolo 5 del DL 91/2017 ha stabilito che le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle zone economiche speciali (ZES), possono usufruire di alcune tipologie di agevolazioni, ivi compreso il sopra citato credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
Pertanto:

  • i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate secondo il Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 agosto 2019; 
  • il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, senza l’applicazione del limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019 sono state definite le modalità per la presentazione della comunicazione per la fruizione dei suddetti crediti d’imposta.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • 6905” denominato “Credito d’imposta investimenti sisma centro Italia – articolo 18-quater, comma 1, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8”;
  • “6906” denominato “Credito d’imposta investimenti ZES – articolo 5, comma 2, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91”.

Attenzione al fatto che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

 

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