Società: chiarito il problema degli organi di controllo ed eventuali revoche

In relazione alla interrogazione parlamentare n 3-01842 del Senatore De Bartoli, il sottosegretario Guerra, sentito il Ministro risponde in ambito di revoca dei revisori contabili nominati a seguito delle novità introdotte dal Codice della Crisi.

In particolare, evidenza che l’obbligo di nomina e i casi in cui si debba provvedere sono disciplinati dall’art 2477 del codice civile come modificato dal Codice della Crisi e dell’insolvenza con l’art 379 comma 1. Tale articolo indica anche il termine entro il quale occorre adempiere.

Secondo quanto risponde il sottosegretario l’art. 51 bis del Decreto Rilancio ha solamente prorogato ulteriormente la data di nomina degli organi di controllo delle società, inizialmente fissata a nove mesi dalla entrata in vigore dell’art 379, poi prorogata dal decreto milleproroghe alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019.

L’art 51 bis proroga appunto alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021 cioè al 2022 la nomina degli organi di controllo.

Ricordiamo che il Codice della crisi ha ridotto i parametri al cui superamento la Srl devono nominare il “controllore” e ha stabilito un maggior termine, quello di nove mesi dall’entrata in vigore e quindi il 16 dicembre 2019, per effettuare la nomina.

La questione che si era posta era relativa alle nomine già avvenute rispetto ai termini originari.

Ma dalla risposta alla interrogazione parlamentare per il Sottosegretario si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all'obbligo di cui all'articolo 2477 del codice civile entro la data di approvazione del bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini a tali fini. 

Per chi avesse già provveduto non intervenire alcun elemento innovativo. La norma indica infatti un termine finale entro il quale adempiere all'obbligo, ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l'obbligo medio tempore.

Di parere concorde è il CNDCEC che ha diffuso ieri un documento intitolato "Sindaci e revisori Legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell'art 379 del codice della Crisi" che si è occupato appunto di produrre chiarimenti in merito e che rettifica in parte un precedente studio pubblicato in settembre e poi ritirato per aggiornarlo alle indicazioni del Mef.

Questi approfondimenti di fatto rispondono a chi aveva sollevato il contenuto dell'art 4 comma 1 lett l) del DM 261/2012 in materia di revoca per giusta causa delle nomine. Nella situazione nella quale ci si trova non parrebbe applicabile in quanto la proroga dei termini di nomina non fa venir meno le ragioni della stessa. Cioè non si verifica la "sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per la intervenuta carenza degli obblighi previsti dalla legge".