Tasse applicabili all’atto di divisione ereditaria senza conguaglio

Nell’ipotesi in cui vi sia lo scioglimento della comunione ereditaria con atto di divisione tra i coeredi in cui il valore dei diritti assegnati corrisponda al valore delle quote di diritto spettanti a ciascun condividente, senza che emergano obblighi di conguaglio in denaro, la tassazione dell’atto risulta la seguente:

  • imposta di registro fissa con applicazione dell’aliquota proporzionale dell'1%, prevista per gli atti aventi natura dichiarativa;
  • imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro;
  • imposta catastale nella misura fissa di 200 euro;

Si ricorda che la tassazione della divisione, è disciplinata dall'art. 34 del Testo unico dell' imposta di registro (cd. Tur) che impone di verificare se l’atto di divisione realizzi un'assegnazione di beni o diritti, per ciascun condividente, di valore corrispondente oppure eccedente il valore spettante secondo la quota di diritto. Ciò è necessario per applicare correttamente le imposte.

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello di un Notaio, il valore dei diritti assegnati nell’atto di divisione corrispondeva al valore delle quote di diritto spettanti a ciascun condividente e pertanto, l’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 30 del 6 febbraio 2020 (consultabile nel file allegato), ha confermato l’interpretazione fornita dall’istante, stabilendo che:

  1. l’atto di divisione deve essere registrato con imposta fissa, applicando l'aliquota proporzionale dell'1 % prevista per gli atti aventi natura dichiarativa dall'art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur;
  2. le imposte ipotecaria e catastale risultano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

La soluzione prospettata è conforme alla pronuncia della Corte di Cassazione del 28 marzo 2018, n.7606 che ha stabilito, nel caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro:

  • l'applicazione dell’aliquota degli atti di divisione (e non di quella relativa agli atti traslativi) quando i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote;
  • l’applicazione delle aliquote proprie degli atti traslativi, qualora il valore della quota ricevuta dal coerede sia superiore al valore della sua quota spettante di diritto, in quanto per la parte eccedente l’atto viene considerato una vendita.
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