Violazioni sicurezza: attenzione al termine per le sanzioni

La Corte di Cassazione sezione penale ha confermato nella sentenza n. 46462 del 15 novembre 2019, la condanna penale di un datore di lavoro che aveva violato le norme  sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e non aveva versato l’oblazione amministrativa entro il termine  previsto . In particolare si trattava del ritardo di un giorno nel pagamento di una sanzione di 200 euro per mancato utilizzo dei dispositivi DPI. 

Il ricorso contro la sentenza di merito affermava che dato il termine di scadenza dell'oblazione cadeva di sabato  il  pagamento il lunedi successivo  doveva considerarsi valido .

I supremi giudici ,invece rigettano il ricorso dell'imputato  e affermano il  principio di diritto secondo cui  "al termine perentorio di cui all'art. 21 comma 2 del d.P.R. n. 758 del 1994, deve applicarsi la disciplina prevista dall'art. 172 comma 2 cod.proc.pen., comportando il differimento della scadenza al giorno successivo solo quando detto termine cada di giorno festivo, giorno festivo nel quale non è ricompreso il sabato.  specificato che, secondo la disciplina penale, la proroga del termine scatta solo quando lo stesso coincide con un giorno festivo per legge.

Per gli ermellini in questo caso non si applicano le  norme di settore indicate  dalla difesa (art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13, artt. 1187 e 2963 cod. civ., art. 7 comma 1 lett. h) del d.l. n. 70 del 2011) ed il principio enunciato dalla giurisprudenza tributaria  sulla base dell'art. 1187 cod. civ. – il quale, richiamando l'art. 2963 cod. civ.,  prevede la proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni scadenti in giorno festivo al giorno seguente non festivo,

La sentenza afferma  ricorda quindi che " in tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine  assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni trenta. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo (Sez. 3, n. 24418 del 10/03/2016, Sollano, Rv. 267105 – 01) e la speciale causa di estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione antinfortunistica non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i trenta giorni fissati dall'art. 21 comma secondo del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, trattandosi di termine avente natura perentoria e non ordinatoria."