Decreto Rilancio: cancellazione Irap anche con esercizio a cavallo

Secondo quanto disposto dall'art. 24 del DL Rilancio n. 34/2020 in tema di IRAP, in sede di dichiarazione dei redditi 2020, è previsto che:

  • il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto. È invece dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
  • l’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della 1° rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la 2° rata dell’acconto ed il saldo;
  • le disposizioni in commento hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati, ovvero:

    • i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del Dlgs n. 446/1997
    • i soggetti indicati nell’articolo 162-bis del Tuir
    • i soggetti con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl Rilancio.

Sulla base di questa ultima disposizione si deduce che l’articolo 24 del d.l. n. 34 del 2020, fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione, esplica i propri effetti anche nei confronti a tutti i soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare (esercizi c.d. “a cavallo”).

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 29 maggio 2020 n. 28 con la quale ha fornito chiarimenti sulla cancellazione dei versamenti Irap introdotta dal decreto “Rilancio” (articolo 24 del Dl n. 34/2020), con particolare riguardo ai soggetti che esercitano la propria attività in periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare.

Restano, ovviamente, le peculiarità legate a tale situazione ed ai relativi termini di versamento. Va ricordato, infatti, ex articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435, che, in generale:

  • per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il versamento sub a) deve avvenire entro il 30 giugno e quello sub b) entro il medesimo termine (1° rata dell’acconto) ovvero entro il 30 novembre (2° rata dell’acconto). In altri termini, questi soggetti non sono tenuti ad effettuare i versamenti di giugno 2020;
  • per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l’«ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta» (saldo periodo precedente e 1° rata dell’acconto) e l’«ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta» (2° rata dell’acconto). Risulta, quindi, determinante individuare il «periodo di imposta in corso al 31dicembre 2019».

A tal fine, l'Agenzia fornisce due utili tabelle con alcuni esempi.

Contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
Periodo d’imposta I° acconto entro dovuto II° acconto entro dovuto Saldo entro dovuto
1.01.2019

31.12.2019
30.06.2019 30.11.2019 30.06.2020 no
1.01.2020

31.12.2020
30.06.2020 no 30.11.2020 30.06.2021

 

Contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
Periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 I° acconto entro dovuto II° acconto entro dovuto Saldo entro dovuto
1.07.2019

30.06.2020
31.12.2019 31.05.2020 31.12.2020 no
Periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 I° acconto entro dovuto II° acconto entro dovuto Saldo entro dovuto
1.07.2020

30.06.2021
31.12.2020 no 31.05.2021 31.12.2021

 

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