Inail rivalutazione assegni 2020: ecco i decreti

 In data 4 dicembre 2020 sono stati  emanati i decreti del Ministero del lavoro , riguardanti la rivalutazione di alcune prestazioni economiche erogate dall'INAIL (ALLEGATI IN FONDO all'articolo):

  1. Decreto n. 68 dell'11 agosto 2020 sulla rivalutazione dell'importo dell'assegno mensile di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2020; 
  2. Decreti  n. 91 del 3 agosto 2020 (settore industria/navigazione) e  n. 92 del 3 agosto 2020 (settore agricoltura) relativi alla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale  peri diversi settori, con decorrenza dal 1° luglio 2020; 
  3. Decreto 3 agosto 2020 contenente le percentuali di riduzione, per l'anno 2020, del tasso medio di tariffa per prevenzione.

In sintesi  , vista la percentuale di rivalutazione istat fissata allo 0,5%, si prevede che 

1) ASSEGNO INCOLLOCABILITA'  l'assegno mensile di incollocabilità , a seguito della rivalutazione indicata dall'ISTAT , a partire dal 1 luglio 2020 è pari a € 263,37

2) PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: 

  1. Assegno funerario (una tantum in caso di morte ) è fissato a € 10.050,00
  2. assegno per l'assistenza personale continuativa dal 1 luglio 2020 è pari a € 547,75
  3. la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite   per inabilità e per morte  è pari a € 25.106,52;   per i lavoratori autonomi è pari a € 16.636,20

Assegni continuativi per il settore industria navigazione sono i seguenti:

percentuale inabilità importo mensile dal 1 luglio 2020
50-59% 307,35
60-79% 431,21
80-89% 800,62
90-100% 1.233,46
100% + a.p.c. 1.781,92

Assegni continuativi per il Settore Agricoltura sono i seguenti:

percentuale inabilità importo mensile dal 1 luglio 2020
50-59% 384,97
60-79% 537,20
80-89% 922,28
90-100% 1.307,02
100%+a.p.c. 1.855,06

3 –  RIDUZIONE TASSO MEDIO TARIFFA PER PREVENZIONE  vengono confermate le Aliquote di riduzione già in vigore  per il 2019, ovvero:

lavoratori/anno media triennio percentuale riduzione
fino a 10 28%
da 10,1 a 50 18%
da 50,1 a 200 10%
oltre 200 5%

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