Prepensionamenti ok alla revisione dell’assegno

Nel caso in cui il lavoratore percepisca prestazioni economiche dal datore di lavoro successivamente alla decorrenza dell'esodo  a norma dell' art 4 L 92 2012 e   dell'art. 41 del D.lgs 148 2015  cd.  "isopensione" e contratti di espansione ) è possibile fare richiesta di  adeguamento dell'assegno di esodo, previ o accordo  con il datore di lavoro. Lo  affferma INPS nel messaggio n. 2099 del 18 maggio 2022.

A seguito di numerose richieste di chiarimento giunte dalle sedi territoriali, l'istituto  precisa che  è possibile ricostituire le prestazioni di esodo ovvero ricalcolare l'assegno :

  1. sia  nel caso di  retribuzioni percepite successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro
  2. che nel caso in cui nell’estratto conto contributivo risulti della contribuzione accreditata (d’ufficio o la cui domanda di accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro) non presente al momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo. 

Il messaggio  spiega che "ogni retribuzione imponibile a fini previdenziali erogata successivamente all’accesso alla prestazione di esodo, ma riferita al periodo di lavoro precedente la cessazione  deve essere inclusa nel calcolo delle prestazioni richiamate".

Per  procedere alla ricostituzione è necessario però  che il datore di lavoro garantisca il maggiore onere che ne deriva firmando una apposita dichiarazione da allegare alla domanda del lavoratore

Ricostituzione prestazioni di esodo

Per la richiesta di ricostituzione i  lavoratori interessati potranno presentare la domanda  via PEC, allegando una  dichiarazione del datore di lavoro, opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante,  in cui il datore si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla richiesta di ricostituzione.  In allegato al messaggio viene fornito il fac-simile della dichiarazione da acquisire agli atti.