Reddito cittadinanza e contributi affitto dei Comuni non cumulabili

Con il messaggio 3792 del 19 ottobre l'INPS ricorda che il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità del 19 luglio 2021,  aveva  previsto che i contributi affitto erogati dai Comuni con le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per l’annualità 2021, “non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza.  Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, devono comunicare all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto”. 

La disposizione è stata confermata anche per il 2022  dal DM del 13 luglio 2022  sul  riparto delle risorse ai Comuni per l'anno in corso.

Vale la pena di ricordare  che il reddito di cittadinanza  è la risultante della somma tra un contributo di integrazione del reddito del nucleo familiare ( Quota A)  e di un contributo per l'affitto o il mutuo sulla casa di abitazione (Quota B)

In particolare  la Quota B, nei casi di abitazione in locazione, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui (280 euro mensili).

Con il messaggio n. 1244 del 18 marzo 2022, l’INPS aveva  fornito indicazioni ai Comuni in ordine alle  corrette modalità di trasmissione dei dati dei beneficiari dei contributi e dei relativi periodi ,  per consentire all'istituto ai fini dei pagamenti del RDC  di detrarre dalla Quota B , il contributo erogato dal Comune .

Con il nuovo messaggio INPS aggiorna le istruzioni  ai Comuni per il 2022  specificando che :

Per la comunicazione dei dati dei beneficiari  è stata istituita la seguente categoria del SIUSS:

“A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza”.

Esclusivamente in tale categoria devono essere, pertanto, trasmessi dai Comuni i dati sui contributi affitto e sui beneficiari degli stessi, adottando le seguenti specifiche modalità (non estensibili ad altre categorie del SIUSS):

  • nella categoria A1.05.01 devono essere trasmessi i dati dei contributi affitto erogati con le risorse del citato Fondo nazione solo relative alle annualità 2021 e 2022; i contributi affitto erogati per le annualità precedenti e/o con risorse diverse, siano essi cumulabili o non cumulabili con il RdC, devono essere trasmessi nella categoria “A1.05 – Contributi economici per alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare – già prevista dal DM 206/2014 – per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze.
  • i contributi affitto destinati alla categoria A1.05.01, come sopra descritti, devono essere tassativamente trasmessi con carattere della prestazione “PERIODICA” e non occasionale, (anche se il Comune li abbia erogati in unica soluzione), indicando:

– la data inizio dell’erogazione: nel caso specifico dei contributi affitto, si intende l’inizio del periodo di spettanza del contributo (inizio periodo di competenza);

– la data fine dell’erogazione: nel caso specifico si intende la fine del periodo di spettanza del contributo (fine periodo di competenza);

– i mesi di erogazione: numero di mesi per i quali il beneficiario ha ricevuto la prestazione (mesi di competenza);

– l’importo mensile erogato: se il contributo è stato erogato in unica soluzione, l’importo totale erogato deve essere diviso per i mesi di competenza;

– la data evento: data di effettiva erogazione del contributo (cassa)..