Smart working semplificato: proroga al 31 agosto 2022

Le  modalità di accordo per prestazioni lavorative in smart working in forma sempificata  introdotte per l'emergenza  Covid  restano in vigore fino al 31 agosto  2022.  

Lo prevede un articolo  inserito dalla legge di conversione nel decreto legge DL 24 2022, pubblicata ieri 23 maggio 2022 in Gazzetta ufficiale 

Vediamo meglio nei paragrafi seguenti di cosa si tratta,

Smart working semplificato cos'è

Per i datori di lavoro privati il dl 34 2020 (art . commi 3 e 4) aveva previsto 

  • Restano  possibili accordi individuali "informali" senza forma scritta e gli obblighi di informativa sulla sicurezza possono essere assolti con i documenti disponibili sul sito INAIL  inviati ai dipendenti via mail 
  • Resta possibile inoltre per i datori di lavoro utilizzare la procedura semplificata di comunicazione al Ministero del lavoro  con la semplice lista massiva dei nominativi dei lavoratori in smart working,  senza allegare gli accordi individuali.(Qui IL MODELLO)

Posto che in vista dell'imminente scadenza molte aziende avevano iniziato a predisporre accordi specifici  con il personale il decreto prevede anche che tali intese restino valide cosi come siglate dalle parti ma è ugualmente possibile definire un rinvio della loro efficacia. 

Presso il ministero erano state infatti siglate da poco le Linee guida per lo smart working ordinario da utilizzare dopo l'emergenza.(VEDI QUI il nuovo Protocollo)

Il testo integrale della norma sul lavoro agile

Art 90 commi 3-4 DL 34 2020

3. (dal 25 marzo 2020 alla fine dello stato di emergenza ), i datori di  lavoro  del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle  politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data  di cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo  alla documentazione resa disponibile nel sito internet del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali.

  4.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   87   deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di  lavoro  pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1  e  comunque  non  oltre il 31 dicembre 2020, la modalita' di lavoro agile  disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  puo'  essere applicata dai datori di lavoro  privati  a  ogni  rapporto  di  lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei   principi   dettati   dalle  menzionate disposizioni, anche in assenza degli  accordi  individuali  ivi previsti; gli obblighi di  informativa  di  cui  all'articolo  22  della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in  via  telematica anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  nel  sito  internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni  sul  lavoro  (INAIL).