{"id":157754,"date":"2024-10-10T09:44:06","date_gmt":"2024-10-10T07:44:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/?p=157754"},"modified":"2024-10-10T09:44:06","modified_gmt":"2024-10-10T07:44:06","slug":"newsletter-fiscale-10-10-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/2024\/10\/10\/newsletter-fiscale-10-10-2024\/","title":{"rendered":"Newsletter fiscale 10\/10\/2024"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Compenso avvocati: illegittima la quota-lite<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;accordo tra cliente e avvocato che preveda per il compenso una quota correlata all&#8217;esito della controversia \u00e8 vietato, mentre \u00e8 permessa la correlazione del compenso al valore complessivo della controversia. Questo quanto ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza 23738\/2024. La normativa distingue tra:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>Compensi legati al valore della controversia, che sono consentiti.<\/li><li>Compensi legati al risultato pratico della lite, che sono vietati.&nbsp;Se il compenso dipende dall\u2019esito favorevole del processo, si crea un legame diretto tra il risultato e la remunerazione dell\u2019avvocato, il che compromette il distacco necessario che il professionista deve mantenere rispetto alla vicenda.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Rimborsi IVA soggetti britannici: entro il 30.09 per le operazioni 2023<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.fiscoetasse.com\/files\/18274\/risoluzione-02-05-2024.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Risoluzione 22 del 2 maggio<\/a>&nbsp;l\u2019Agenzia delle Entrate&nbsp;ha annunciato l&#8217;accordo di reciprocit\u00e0 tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna&nbsp;e di Irlanda del Nord&nbsp;ai fini dei rimborsi IVA&nbsp;dopo la Brexit. In particolare, viene chiarito che, in base all&#8217;accordo esistono i presupposti di reciprocit\u00e0 dei due stati per richiedere i rimborsi IVA. A tal proposito, occorre evidenziare che&nbsp;la scadenza per i rimborsi per le operazioni 2023 \u00e8 fissata al 30 settembre 2024. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Bando Brevetti+, Disegni+, Marchi+<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la pubblicazione dei&nbsp;bandi&nbsp;2024 rende operative le misure&nbsp;Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ finalizzate alla&nbsp;concessione delle agevolazioni per la&nbsp;valorizzazione dei titoli di propriet\u00e0 industriale delle micro, piccole e medie imprese. In favore dei tre interventi sono messi a disposizione&nbsp;complessivi 32 milioni&nbsp;di euro. In particolare:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>In merito alla <strong>misura Brevetti+,<\/strong> disciplinata con<a href=\"https:\/\/www.fiscoetasse.com\/files\/18872\/decreto-brevetti-6-agosto-2024.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">&nbsp;Decreto MIMIT del 6 agosto,<\/a>&nbsp;\u00e8 prevista la concessione di un\u2019agevolazione a fondo perduto del valore massimo di euro 140.000,00.&nbsp;Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la procedura informatica e possono essere presentate&nbsp;a partire dalle ore 12:00 alle ore 18.00 del 29 ottobre 2024;<\/li><li>La <strong>misura Disegni+<\/strong>, disciplinata dal&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.fiscoetasse.com\/files\/18873\/decreto-disegni-2024.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Decreto 6 agosto 2024,<\/a>&nbsp;\u00e8 l\u2019intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. Le&nbsp;domande&nbsp;di contributo potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 alle ore 18.00 del&nbsp;12 novembre 2024;<\/li><li>La <strong>misura Marchi+,<\/strong>&nbsp;disciplinata dal&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.fiscoetasse.com\/files\/18874\/decreto-marchi-2024.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Decreto 6 agosto 2024,<\/a>&nbsp;\u00e8 l\u2019intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all\u2019estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. La domanda di partecipazione \u00e8 presentata a partire dalle ore 12:00 del 26 novembre 2024 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Contratti a termine illegittimi: il DL Salva-infrazioni toglie il limite ai risarcimenti<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.fiscoetasse.com\/files\/18884\/decreto-legge-del-16092024-131.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Decreto Legge Salva infrazioni Ue<\/a>&nbsp;131\/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce&nbsp;misure urgenti per adeguare l&#8217;ordinamento italiano agli obblighi derivanti da atti dell&#8217;Unione Europea&nbsp;e per&nbsp;risolvere procedure di infrazione pendenti. &nbsp;Tra le varie modifiche legislative in tema di lavoro<\/p>\n\n\n\n<ul><li>reintroduce <strong>risarcimenti potenzialmente illimitati<\/strong> nei casi di <strong>contratti a termine dichiarati illegittimi<\/strong> e trasformati dal giudice a tempo indeterminato.&nbsp;<\/li><li>prevede <strong>sanzioni fino a 5.500 euro per i datori di lavoro<\/strong> che affittano <strong>alloggi privi di idoneit\u00e0 abitativa o a canoni d&#8217;affitto eccessivi <\/strong>ai lavoratori per contrastare il cosiddetto \u201caffitto predatorio\u201d nei confronti dei lavoratori immigrati stagionali.&nbsp;\u00c8 previsto che il canone d\u2019affitto sia considerato \u201ceccessivo\u201d quando supera un terzo della retribuzione del lavoratore.&nbsp;Inoltre, \u00e8&nbsp;espressamente vietato trattenere automaticamente dalla retribuzione l\u2019importo del canone di locazione.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Contributi formazione autotrasporti: le regole per il 2025<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024, il <a href=\"https:\/\/www.fiscoetasse.com\/files\/18877\/dm-mit-risorse-formazione-autotrasporto.pdf\">decreto<\/a> che definisce le modalit\u00e0 di ripartizione e erogazione delle risorse 2024 destinate agli <strong>incentivi per la formazione professionale nel settore dell\u2019autotrasporto <\/strong>da realizzare nel 2025.&nbsp;L&#8217;obiettivo \u00e8 quello di supportare le imprese di autotrasporto conto terzi attraverso programmi di formazione volti a migliorare la gestione aziendale, le nuove tecnologie, la competitivit\u00e0 e la sicurezza stradale e sul lavoro. Le risorse anche quest&#8217;anno ammontano&nbsp;a 5 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 dicembre 2024.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Bonus acquisto carta imprese editrici: calendario domande 2024-2025<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Pubblicata la&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.fiscoetasse.com\/files\/18887\/circolare-n2-2024-dipartimentoeditoria-bonus-acquistocarta.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Circolare n 2\/2024<\/a>&nbsp;del Dipartimento per l&#8217;Editoria con le regole per il bonus acquisto carta imprese editrici.&nbsp;Ricordiamo che si tratta di un credito d\u2019imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici,&nbsp;\u00e8 riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025, nella misura del 30% delle spese sostenute per l\u2019acquisto della carta&nbsp;utilizzata per la stampa delle testate edite,&nbsp;rispettivamente negli anni 2023 e 2024, ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda al Dipartimento per l\u2019informazione e l\u2019editoria, entro il 19 novembre al 19 dicembre 2024.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fondo vittime amianto: istruzioni e scadenza domande fino al 2026<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.fiscoetasse.com\/files\/18773\/decreto-mlps-mef-amianto-2024.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Decreto Ministeriale del 16 luglio 2024<\/a>, ha stabilito le modalit\u00e0 di attuazione del Fondo vittime dell\u2019amianto. L&#8217;ambito di applicazione del Fondo per le vittime dell&#8217;amianto per l&#8217;anno 2023 comprende:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>i lavoratori di societ\u00e0 partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate<\/li><li>&nbsp;durante l&#8217;attivit\u00e0 lavorativa presso i cantieri navali,&nbsp;<\/li><li>&nbsp;destinatari di sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale che riconoscono loro il diritto al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.&nbsp;<\/li><li>le societ\u00e0 partecipate pubbliche dichiarate soccombenti o debitrici nei verbali di conciliazione relativi a tali risarcimenti.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Nel caso di decesso causato dalle malattie legate all&#8217;amianto,&nbsp;il diritto ad accedere al Fondo viene esteso agli eredi,&nbsp;a condizione che questi siano destinatari di un risarcimento stabilito mediante sentenza esecutiva o verbale di conciliazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal punto di vista operativo, gli interessati devono presentare domanda all&#8217;INAIL tramite PEC&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>entro il 31 gennaio dell&#8217;anno successivo a quello di riferimento, pena l&#8217;inammissibilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Bonus caldaia: quando consente anche il bonus mobili<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Entrate con una FAQ del 21 settembre&nbsp;hanno chiarito che \u00e8 possibile richiedere anche il&nbsp;bonus mobili, se per la sostituzione della caldaia ci si \u00e8 avvalsi della detrazione prevista dall&#8217;art 16 bis del TUIR&nbsp;ossia quella per gli interventi di ristrutturazione degli immobili. La sostituzione della caldaia deve essere in sintesi una ristrutturazione straordinaria. L\u2019agenzia delle entrate ha chiarito che:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>il contribuente pu\u00f2 beneficiare del bonus mobili entro il 31 dicembre 2024 soltanto se la sostituzione caldaia \u00e8 state richiesta nell&#8217;ambito della detrazione prevista per gli interventi indicati nel comma 1 dall\u2019articolo 16-bis del Tuir,&nbsp;qualora si configurino come interventi di \u201cmanutenzione straordinaria\u201d.&nbsp;<\/li><li>il contribuente non pu\u00f2 beneficiare del bonus mobili se il cambio della caldaia rientra in quelle indicate dall\u2019articolo 1, comma 347, della legge n. 296\/2006 \u201cEcobonus\u201d, concesso per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Ravvedimento Dichiarazione IMU: come si procede<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Chi non ha provveduto entro il 30 giugno all&#8217;invio della dichiarazione IMU 2024 (per l\u2019anno 2023), pu\u00f2 ancora provvedere. Nel dettaglio,&nbsp;la dichiarazione IMU deve essere presentata,&nbsp;o, in alternativa, trasmessa in via telematica,&nbsp;entro il 30 giugno dell\u2019anno successivo a quello:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio,<\/li><li>sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell\u2019imposta.&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell\u2019imposta dovuta. Il&nbsp;MEF,&nbsp;Ministero delle Finanze,&nbsp;ha chiarito che per i tributi locali e quindi anche per l&#8217;IMU, una dichiarazione presentata con ritardo oltre 90 giorni \u00e8 considerata dichiarazione tardiva e non omessa. Attenzione, \u00e8 bene verificare con il proprio Comune se esso si conforma all&#8217;orientamento ministeriale, oppure no.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto: il testo in GU<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.09.2024 n. 222 il&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.fiscoetasse.com\/files\/18914\/decreto-ministero-trasporti-17092024.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Decreto Ministeriale del 17 settembre 2024, n. 133<\/a>&nbsp;che&nbsp;<strong>introduce modifiche <\/strong>significative al regolamento<strong> per la nautica da diporto<\/strong>. Il decreto mira a&nbsp;semplificare i procedimenti amministrativi e a migliorare la gestione del settore, coinvolgendo anche importanti innovazioni in ambito tecnologico. In sintesi alcune delle novit\u00e0 introdotte:<\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>Semplificazione amministrativa e ATCN<\/strong>: introdotto l&#8217;Archivio Telematico Centrale delle Unit\u00e0 da Diporto (ATCN), che&nbsp;sostituisce il tradizionale registro delle imbarcazioni, accessibile tramite lo&nbsp;Sportello Telematico del Diportista (STED), centralizza le informazioni relative alle unit\u00e0 da diporto, consentendo una gestione pi\u00f9 rapida e trasparente delle pratiche amministrative.<\/li><li><strong>Licenza di navigazione e uso commerciale<\/strong>: semplificate le modalit\u00e0 per ottenere duplicati in caso di smarrimento o deterioramento. Vengono aggiornate anche le normative per l&#8217;uso commerciale delle imbarcazioni. Viene inoltre regalata in maniera dettagliata le procedure per la trasformazione di un&#8217;imbarcazione da diporto in un mezzo adibito ad attivit\u00e0 commerciali, specificando la documentazione necessaria e i passaggi da seguire per l&#8217;iscrizione o l&#8217;eventuale modifica delle informazioni commerciali.<\/li><li><strong>Nautica sociale: <\/strong>&nbsp;introdotto un insieme di norme volte a&nbsp;promuovere l&#8217;accesso alla nautica anche da parte di associazioni e privati con limitate risorse economiche. Le imbarcazioni appartenenti alla nautica sociale potranno usufruire di&nbsp;agevolazioni tariffarie, come una riduzione del 30% sulle tariffe per i servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Comunicazioni Inail: nuova classificazione professioni dal 1\u00b0 ottobre<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>INAIL ha comunicato che dal 1\u00b0 ottobre 2024 \u00e8 operativa la revisione della classificazione delle professioni nella versione CP2021 ai fini della Comunicazione di infortunio, denuncia\/ comunicazione di infortunio, malattia professionale e silicosi\/asbestosi, e certificati di malattia professionale; questi i file con le<a href=\"https:\/\/www.fiscoetasse.com\/files\/18922\/20241001-classificazione-e-nomenclatura-professioni-istat-cp2021.xlsx\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">&nbsp;tabelle complete<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si ricorda che la classificazione delle professioni curato dall&#8217;ISTAT \u00e8 uno strumento che consente di ricondurre<strong>&nbsp;tutte le professioni svolte nel mercato del lavoro in raggruppamenti<\/strong>&nbsp;secondo i criteri di competenza e conoscenza.&nbsp;L\u2019Istituto ha provveduto&nbsp;quindi ad aggiornare i propri sistemi informativi&nbsp;<strong>per l\u2019adozione della nuova classificazione:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>&nbsp;nei moduli di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali e&nbsp;<\/strong><\/li><li><strong>nelle procedure.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Gli utenti che inviano tramite file la comunicazione di infortunio, la denuncia\/comunicazione di infortunio, le denunce di malattia professionale e di silicosi\/asbestosi, devono utilizzare le \u201cTabelle di decodifica dei dati\u201d dedicate a ciascun servizio online della \u201cDenuncia infortunio\u201d, \u201cDenuncia malattia professionale\u201d o \u201cComunicazione di infortunio\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Con dati Telepass ok al licenziamento per giusta causa<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con l&#8217;ordinanza n. 17008 del 20 giugno 2024, la Corte di cassazione, Sezione Lavoro Civile, ha affrontato nuovamente&nbsp;la questione&nbsp;riguardante l\u2019utilizzo di strumenti tecnologici per la gestione aziendale, confermando la legittimit\u00e0 del licenziamento per giusta causa.<\/p>\n\n\n\n<p>La sanzione disciplinare si basava sull&#8217;utilizzo di dati del dispositivo Telepass e questa volta la Cassazione, ha considerato<strong>&nbsp;il dispositivo non rientrante tra gli strumenti di controllo a distanza vietati&nbsp;<\/strong>dall&#8217;art 4 della legge 300\/1970.<\/p>\n\n\n\n<p>Legittimo quindi&nbsp;il licenziamento per violazione dei doveri da parte del dipendente. Secondo la Corte, infatti l\u2019uso del telepass rientrava nelle normali pratiche aziendali e non richiedeva un\u2019autorizzazione preventiva o un accordo sindacale, in quanto non aveva la finalit\u00e0 di sorvegliare il comportamento dei lavoratori, ma era impiegato per motivi legati all\u2019organizzazione del lavoro e all\u2019utilizzo dei mezzi. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>In questo modo \u00e8 stato dimostrato che il comportamento del dipendente violava i suoi doveri fondamentali, compromettendo il rapporto di fiducia con l\u2019azienda e giustificando cos\u00ec il provvedimento disciplinare pi\u00f9 severo.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa decisione offre una diversa interpretazione sulla natura del Telepass come&nbsp;<strong>strumenti tecnologici per il controllo della loro organizzazione interna,<\/strong>&nbsp;sottolineando che essi&nbsp;<strong>possono essere legittimamente impiegati quando il loro scopo \u00e8 la gestione dell\u2019attivit\u00e0 aziendale e non la sorveglianza&nbsp;<\/strong>diretta dei lavoratori.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>APE sociale: ok senza aver fruito della NASPI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con&nbsp;la sentenza n. 24950\/2024 la Corte di cassazione ha fornito una importante interpretazione sul diritto di accesso all&#8217;anticipo pensionistico con APE sociale affermando che il diritto va garantito anche a chi non abbia mai fruito dell&#8217;indennit\u00e0 di disoccupazione Naspi.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel merito, una lavoratrice disoccupata aveva fatto ricorso contro il rigetto da parte di Inps della propria richiesta di APE Sociale. La Cassazione ha confermato che una lettura &#8220;letterale e logica della norma&#8221; (articolo 1, comma 179, legge n. 232\/2016) <strong>non impone la fruizione dell&#8217;indennit\u00e0<\/strong>&nbsp;di disoccupazione come requisito per l&#8217;accesso all&#8217;APE sociale ma prevede solo che, n<strong>el caso in cui il lavoratore abbia percepito l&#8217;indennit\u00e0, questa debba essere conclusa prima dell&#8217;accesso all&#8217;APE. &nbsp;<\/strong>La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso dell&#8217;INPS, confermando il diritto della lavoratrice all&#8217;APE sociale senza la necessit\u00e0 di aver beneficiato della NASPI.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Compenso avvocati: illegittima la quota-lite L&#8217;accordo tra cliente e avvocato che preveda per il compenso una quota correlata all&#8217;esito della controversia \u00e8 vietato, mentre \u00e8 permessa la correlazione del compenso al valore complessivo della controversia. Questo quanto ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza 23738\/2024. La normativa distingue tra: Compensi legati al valore della controversia, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1854,"featured_media":135818,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/157754"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1854"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=157754"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/157754\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":157755,"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/157754\/revisions\/157755"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/media\/135818"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=157754"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=157754"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}