{"id":198531,"date":"2025-11-26T15:44:30","date_gmt":"2025-11-26T13:44:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/?p=198531"},"modified":"2025-11-26T15:44:30","modified_gmt":"2025-11-26T13:44:30","slug":"novita-fiscali-di-novembre-2025-cosa-cambia-per-imprese-e-contribuenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/2025\/11\/26\/novita-fiscali-di-novembre-2025-cosa-cambia-per-imprese-e-contribuenti\/","title":{"rendered":"Novit\u00e0 fiscali di novembre 2025: cosa cambia per imprese e contribuenti"},"content":{"rendered":"\n<h2>1. IMU 2026: pi\u00f9 flessibilit\u00e0 per le aliquote comunali<\/h2>\n\n\n\n<p>Un nuovo decreto ha aggiornato le regole con cui i Comuni possono differenziare le aliquote IMU per il 2026. In pratica:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>i Comuni hanno maggiore libert\u00e0 nel modulare le aliquote in base alle diverse tipologie di immobili;<\/li><li>se il prospetto delle aliquote per il 2026 non viene approvato e pubblicato nei termini, si applicano le aliquote dell\u2019anno precedente;<\/li><li>se nel 2025 il Comune non aveva approvato nessun prospetto, si applicano le aliquote \u201cdi base\u201d.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Cosa significa per te<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Proprietari di immobili: sar\u00e0 importante verificare, a ridosso del saldo 2026, le delibere del proprio Comune (o farsi assistere dal professionista) per evitare sorprese su aumenti o riduzioni di aliquote.<\/li><li>Amministratori di societ\u00e0 immobiliari o con patrimonio immobiliare diffuso: conviene gi\u00e0 ora mappare gli immobili e valutare possibili impatti sul carico fiscale 2026.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\" \/>\n\n\n\n<h2>2. Spese sanitarie: invio annuale al Sistema Tessera Sanitaria<\/h2>\n\n\n\n<p>Cambia la cadenza di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS):<\/p>\n\n\n\n<ul><li>l\u2019invio diventa <strong>annuale<\/strong>, con scadenza <strong>31 gennaio<\/strong> dell\u2019anno successivo alle spese;<\/li><li>l\u2019Agenzia delle Entrate potr\u00e0 consultare con maggior dettaglio le spese ai fini dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi;<\/li><li>\u00e8 stato aggiornato l\u2019allegato che disciplina il trattamento dei dati ai fini della precompilata.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Chi \u00e8 interessato<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>strutture sanitarie, farmacie, parafarmacie, professionisti sanitari tenuti all\u2019invio dei dati al STS;<\/li><li>contribuenti che utilizzano il 730 o il modello Redditi precompilato.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>In pratica<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per gli operatori sanitari sar\u00e0 fondamentale organizzare i flussi in modo da rispettare la nuova scadenza unica annuale, evitando errori o omissioni che potrebbero riflettersi sulle dichiarazioni dei clienti\/pazienti.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\" \/>\n\n\n\n<h2>3. Transizione 5.0: risorse esaurite, ma le prenotazioni continuano<\/h2>\n\n\n\n<p>Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato l\u2019<strong>esaurimento delle risorse<\/strong> per il credito d\u2019imposta <strong>Transizione 5.0<\/strong> (investimenti 4.0 che generano risparmi energetici).<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>le imprese possono ancora <strong>presentare nuove prenotazioni fino al 31 dicembre 2025<\/strong>;<\/li><li>le domande saranno messe in <strong>lista di attesa<\/strong> e diventeranno efficaci se in futuro verranno stanziate nuove risorse;<\/li><li>resta fermo il termine del <strong>28 febbraio 2026<\/strong> per l\u2019interconnessione dei beni 4.0 ai fini della perizia.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Cosa fare se stai investendo in 4.0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Se non l\u2019hai ancora fatto, \u00e8 comunque opportuno <strong>inviare la comunicazione di prenotazione<\/strong>: potresti rientrare nel caso in cui vengano rimpinguati i fondi.<\/li><li>Serve una programmazione attenta: la combinazione tra investimenti, risparmi energetici e tempistiche di completamento\/interconnessione richiede una valutazione tecnica e fiscale integrata.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\" \/>\n\n\n\n<h2>4. Bonus elettrodomestici 2025: via alle domande<\/h2>\n\n\n\n<p>Per le famiglie arriva il <strong>Bonus elettrodomestici 2025<\/strong>, utilizzabile tramite <strong>voucher<\/strong> che genera uno <strong>sconto in fattura<\/strong> al momento dell\u2019acquisto.<\/p>\n\n\n\n<p>I punti chiave:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>domanda da presentare tramite <strong>App IO<\/strong> o sito dedicato, con SPID o CIE;<\/li><li>il bonus copre fino al <strong>30% del costo<\/strong>, con tetto massimo:<ul><li><strong>100 euro<\/strong> in generale;<\/li><li><strong>200 euro<\/strong> se l\u2019ISEE del nucleo non supera 25.000 euro;<\/li><\/ul><\/li><li>vale solo per elettrodomestici ad <strong>alta efficienza energetica<\/strong> (classe non inferiore a B);<\/li><li>\u00e8 richiesta la <strong>rottamazione<\/strong> di un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore;<\/li><li>il voucher ha <strong>validit\u00e0 15 giorni<\/strong> dalla emissione.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Suggerimento operativo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Prima di acquistare, conviene verificare:<ul><li>requisiti ISEE;<\/li><li>tipologia e classe dell\u2019elettrodomestico;<\/li><li>modalit\u00e0 con cui il venditore gestisce ritiro e smaltimento del vecchio apparecchio (di norma gratuiti).<\/li><\/ul><\/li><li>Attenzione alle tempistiche: il bonus \u00e8 riconosciuto fino ad <strong>esaurimento fondi<\/strong>, con gestione in ordine cronologico delle domande.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\" \/>\n\n\n\n<h2>5. Global minimum tax: primi adempimenti e codici tributo<\/h2>\n\n\n\n<p>Per i <strong>grandi gruppi multinazionali e nazionali<\/strong> entra nel vivo l\u2019applicazione della <strong>Global minimum tax<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>vengono fissate le regole operative per:<ul><li>dichiarazioni;<\/li><li>versamento dell\u2019<strong>imposta minima integrativa<\/strong> (IIR);<\/li><li><strong>imposta minima suppletiva<\/strong> (UTPR);<\/li><li><strong>imposta minima nazionale<\/strong> (QDMTT);<\/li><\/ul><\/li><li>la dichiarazione va presentata, in generale, <strong>entro 15 mesi<\/strong> dalla chiusura dell\u2019esercizio (18 mesi per il primo esercizio di applicazione);<\/li><li>il versamento avviene in <strong>due rate<\/strong> (90% + 10%);<\/li><li>sono stati istituiti <strong>specifici codici tributo<\/strong> F24 per imposte, sanzioni e interessi.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Per chi \u00e8 rilevante<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Queste norme riguardano gruppi di dimensioni significative, ma avranno ricadute anche:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>sulle modalit\u00e0 di reporting;<\/li><li>sui sistemi informativi e di consolidato;<\/li><li>sulla pianificazione fiscale internazionale.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Per i gruppi coinvolti \u00e8 indispensabile avviare da subito una <strong>mappatura dei dati<\/strong> e delle entit\u00e0 interessate per evitare criticit\u00e0 alla prima scadenza.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\" \/>\n\n\n\n<h2>6. PEC degli amministratori: nuovo obbligo verso il Registro Imprese<\/h2>\n\n\n\n<p>Cambiano le regole sulla comunicazione del <strong>domicilio digitale (PEC)<\/strong> degli amministratori al Registro delle Imprese:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>l\u2019obbligo non \u00e8 pi\u00f9 generalizzato per tutti gli amministratori, ma riguarda, in via alternativa:<ul><li><strong>amministratore unico<\/strong>;<\/li><li><strong>amministratore delegato<\/strong>;<\/li><li>in mancanza, <strong>Presidente del CdA<\/strong>;<\/li><\/ul><\/li><li>sono interessate: <strong>societ\u00e0 di capitali, cooperative e consortili<\/strong>;<\/li><li>sono esclusi: amministratori di societ\u00e0 di persone e soggetti con altre cariche (consiglieri, ecc.);<\/li><li>la PEC dell\u2019amministratore deve essere <strong>univoca<\/strong> e non pu\u00f2 coincidere con quella della societ\u00e0;<\/li><li>il termine per la comunicazione \u00e8 <strong>31 dicembre 2025<\/strong>;<\/li><li>in caso di mancato adempimento sono previste <strong>sanzioni da 206 a 2.064 euro<\/strong> (raddoppio dell\u2019art. 2630 c.c.).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Cosa devono fare le societ\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Verificare se la PEC personale dell\u2019amministratore obbligato \u00e8 gi\u00e0 stata comunicata al Registro Imprese.<\/li><li>In caso contrario, predisporre tempestivamente la pratica:<ul><li>senza modifiche ad altri dati, l\u2019adempimento \u00e8 <strong>esente da diritti di segreteria e bollo<\/strong>;<\/li><li>se \u00e8 contestuale a nomine\/rinnovi, si applicano gli oneri ordinari.<\/li><\/ul><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\" \/>\n\n\n\n<h2>7. Altre novit\u00e0 in sintesi<\/h2>\n\n\n\n<p>Tra gli altri temi affrontati nelle ultime disposizioni si segnalano:<\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>Tassazione delle indennit\u00e0 di servit\u00f9<\/strong> e di alcuni atti legati alle espropriazioni per pubblica utilit\u00e0, ora inquadrati con maggior chiarezza tra i redditi diversi;<\/li><li>chiarimenti sul <strong>Superbonus<\/strong> per immobili danneggiati da eventi sismici, in particolare per i casi di mancata fruizione dei contributi pubblici alla ricostruzione;<\/li><li>istruzioni Inps per le nuove figure di lavoratori da iscrivere alla <strong>Gestione separata<\/strong>, con specifiche aliquote e regole contributive;<\/li><li>divieto di compensazione, tramite F24, dei propri crediti d\u2019imposta per estinguere debiti fiscali di terzi in caso di <strong>accollo del debito<\/strong>, confermando un orientamento di forte chiusura su utilizzi \u201ccreativi\u201d dei crediti.<\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. IMU 2026: pi\u00f9 flessibilit\u00e0 per le aliquote comunali Un nuovo decreto ha aggiornato le regole con cui i Comuni possono differenziare le aliquote IMU per il 2026. In pratica: i Comuni hanno maggiore libert\u00e0 nel modulare le aliquote in base alle diverse tipologie di immobili; se il prospetto delle aliquote per il 2026 non [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1854,"featured_media":198532,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/198531"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1854"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=198531"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/198531\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":198533,"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/198531\/revisions\/198533"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/media\/198532"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=198531"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=198531"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}