{"id":203022,"date":"2026-01-07T18:19:21","date_gmt":"2026-01-07T16:19:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/?p=203022"},"modified":"2026-01-07T18:19:21","modified_gmt":"2026-01-07T16:19:21","slug":"legge-di-bilancio-2026-le-novita-per-imprese-e-famiglie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/2026\/01\/07\/legge-di-bilancio-2026-le-novita-per-imprese-e-famiglie\/","title":{"rendered":"Legge di Bilancio 2026, le novit\u00e0 per imprese e famiglie"},"content":{"rendered":"\n<p><em>La legge di Bilancio per l\u2019anno 2026, legge 199\/2025, prevede una serie di misure a sostegno di imprese e famiglie, tra le quali si segnalano: la riduzione (dal 35% al 33%) dell\u2019aliquota riferita al primo scaglione dell\u2019Irpef; la rimodulazione delle detrazioni per i lavori edilizi effettuati nel 2026; le modifiche al regime impositivo dei dividendi percepiti nel regime d\u2019impresa; la riproposizione delle disposizioni che consentono l\u2019assegnazione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in societ\u00e0 semplice; l\u2019introduzione dell\u2019iper-ammortamento sugli investimenti in beni strumentali nuovi.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Imposte dirette<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Aliquote Irpef<\/strong><img loading=\"lazy\" width=\"459\" height=\"304\" src=\"\"><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019aliquota del secondo scaglione Irpef viene <strong>ridotta dal 35% al 33%<\/strong>. La modifica opera sull\u2019articolo 11, comma 1, lettera b), del Tuir.<\/p>\n\n\n\n<p>Conseguentemente, gli scaglioni di reddito e le aliquote Irpef risultano cos\u00ec fissati, con decorrenza 1\u00b0 gennaio 2026:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Detrazioni Irpef<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>4<\/strong><\/td><td>Ai sensi del nuovo comma 5-bis inserito nell\u2019articolo 16-ter del Tuir per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro viene <strong>ridotto di 440 euro<\/strong> l\u2019ammontare della detrazione dall\u2019imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri: le spese che prevedono una <strong>detrazione al 19% <\/strong>(escluse quelle sanitarie di cui all\u2019articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir), le <strong>erogazioni liberali in favore dei partiti<\/strong> politici (di cui all\u2019articolo 11, Dl 149\/2013, che danno diritto a una detrazione del 26%) e i <strong>premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi<\/strong> (di cui all\u2019articolo 119, comma 4, quinto periodo, Dl 34\/2020, che danno diritto a una detrazione del 90%).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Premi di risultato e dividendi a lavoratori dipendenti<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>7-13<\/strong><\/td><td>Sono introdotte <strong>disposizioni agevolative<\/strong> (attraverso la previsione di imposte sostitutive dell\u2019Irpef e delle addizionali regionale e comunale) sulla tassazione degli importi erogati ai dipendenti del <strong>settore privato<\/strong> a titolo di: <strong>rinnovo contrattuale<\/strong>. Si applica un\u2019imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti, nell\u2019anno 2026, ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo, nell\u2019anno 2025, non superiore a 33.000 euro, in caso di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2026;<strong>premi di produttivit\u00e0<\/strong>. Si applica un\u2019imposta sostitutiva dell\u20191% (in luogo di quella precedente del 5%) sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d\u2019impresa (articolo 1, comma 182, legge 208\/2015), per gli anni 2026 e 2027. Inoltre, viene elevato da 3.000 a 5.000 euro il limite complessivo annuo dell\u2019importo fruibile;<strong>trattamento accessorio<\/strong>. Si applica un\u2019imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e le indennit\u00e0 per lavoro notturno, festivo e riposi settimanali e le indennit\u00e0 di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti da Ccnl, per l\u2019anno 2026 ed entro il limite annuo di 1.500 euro. Questa disposizione \u00e8 applicata dai sostituti d&#8217;imposta del settore privato, escluse le attivit\u00e0 nel settore turistico, ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2025, a 40.000 euro ed \u00e8 fatta salva la facolt\u00e0 di rinuncia scritta da parte del lavoratore, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie; <strong>dividendi<\/strong>. Anche per l\u2019anno 2026 si estende l\u2019esenzione al 50% dalle imposte sui redditi per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato secondo piani aziendali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, per un importo non superiore a 1.500 euro annui (articolo 6, comma 1, terzo periodo, legge 76\/2025).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Buoni pasto<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>14<\/strong><\/td><td>Il valore dei <strong>buoni pasto<\/strong> (prestazioni sostitutive del vitto) <strong>elettronici<\/strong> \u00e8 <strong>esente <\/strong>da imposizione (e da contribuzione) nel limite dell\u2019importo complessivo giornaliero di <strong>10 euro<\/strong> (viene innalzato il previgente limite di 8 euro). Resta immutata la soglia dei buoni pasto cartacei (4 euro).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Irpef nel settore agricolo<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>15<\/strong><\/td><td>Vengono <strong>prorogate<\/strong>, per il 2026, le <strong>franchigie Irpef a scaglioni<\/strong> previste sui <strong>redditi dominicali e agrari<\/strong> relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all\u2019articolo 1, Dlgs 99\/2004, iscritti nella previdenza agricola. Si tratta del regime agevolativo introdotto inizialmente dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 44 legge 232\/2016), pi\u00f9 volte esteso alle annualit\u00e0 successive fino al 2025. Le franchigie (sui redditi dominicali e agrari considerati congiuntamente) sono pari al 100%, fino a 10.000 euro (esenzione completa), e al 50%, oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro. Oltre la soglia di 15.000 euro i redditi concorrono interamente alla formazione della base imponibile Irpef. Non beneficiano dell\u2019agevolazione le societ\u00e0 agricole di persone, a responsabilit\u00e0 limitata e cooperative che si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l\u2019opzione per la tassazione dei redditi su base catastale.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Locazioni brevi<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>17<\/strong><\/td><td>Dal 2026, nel caso di <strong>locazione breve di pi\u00f9 immobili<\/strong> (articolo 4, Dl 50\/2017), il relativo reddito si presume percepito a seguito dell\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale <strong>a partire dal terzo immobile<\/strong> (e non pi\u00f9 dal quinto; cfr. articolo 1, comma 595, legge 178\/2020). Si ricorda che si definiscono locazioni brevi \u00ab<em>i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell\u2019esercizio di attivit\u00e0 d\u2019impresa, direttamente o tramite<\/em> <em>soggetti che esercitano attivit\u00e0 di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unit\u00e0 immobiliari da locare<\/em>\u00bb. Tali contratti possono accedere alla <strong>cedolare secca<\/strong>, con aliquota del <strong>26%<\/strong>, con l\u2019eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale pu\u00f2 trovare applicazione l\u2019aliquota del <strong>21%<\/strong>.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Trattamento integrativo per dipendenti del settore turistico e termale<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>18-21<\/strong><\/td><td>Anche per il periodo 1\u00b0 gennaio-30 settembre 2026 si prevede un <strong>trattamento integrativo speciale<\/strong>, pari al 15% della retribuzione lorda, per prestazioni di <strong>lavoro notturno o straordinario<\/strong> effettuate nei giorni festivi dai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale (di cui all\u2019articolo 5, legge 287\/1991). L\u2019agevolazione (non imponibilit\u00e0 delle somme) spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d\u2019imposta 2025. Analogamente alla misura prevista nella legge di Bilancio 2025, il sostituto d\u2019imposta riconosce il trattamento su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto l\u2019importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025. Per effetto di tale erogazione il sostituto d\u2019imposta matura un credito che pu\u00f2 utilizzare in compensazione.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Bonus edilizi<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>22<\/strong><\/td><td>Viene <strong>prorogato<\/strong> per tutto l\u2019anno 2026 il <strong>regime fiscale pi\u00f9 favorevole<\/strong>, previsto per l\u2019anno 2025 dalla legge di Bilancio 2025, con riferimento: <strong>ad interventi di ristrutturazione edilizia<\/strong> (articolo 16-bis del Tuir), <strong>risparmio energetico<\/strong> (articolo 14, Dl 63\/2013) <strong>ed antisismici<\/strong> (articolo 16, comma 1-bis, Dl 63\/2013). In particolare, viene confermata l\u2019aliquota del <strong>36%<\/strong> (il beneficio scender\u00e0 al 30% a partire dalle spese sostenute dal 2027) o, per le abitazioni principali, del <strong>50%<\/strong> (il beneficio scender\u00e0 al 36% a partire dalle spese sostenute dal 2027);al <strong>bonus mobili<\/strong>, ai sensi dell\u2019articolo 16, comma 2, Dl 63\/2013 (fino a 5.000 euro di spesa). Il beneficio, consistente in una detrazione Irpef del <strong>50%<\/strong>, per l\u2019acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, se sono realizzati determinati interventi edilizi (iniziati dal 1\u00b0 gennaio 2025).<\/td><\/tr><tr><td><strong>5 per mille dell\u2019Irpef<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>24<\/strong><\/td><td>\u00c8 <strong>incrementata<\/strong>, da 525 a 610 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, la <strong>dotazione di spesa<\/strong> (risorse) destinata alla liquidazione della quota del 5 per mille dell\u2019Irpef. Dal 2026, quindi, si terr\u00e0 conto del nuovo limite di spesa ai fini della determinazione delle somme da assegnare ai singoli beneficiari a titolo di 5 per mille dell\u2019Irpef. Se, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, verranno superate le risorse stanziate dalla legge, gli importi spettanti ai singoli beneficiari saranno proporzionalmente ridotti.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Redditi prodotti all\u2019estero da neo-residenti<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>25-26<\/strong><\/td><td>Sono <strong>elevati<\/strong> <strong>gli importi forfetari dell\u2019imposta sostitutiva sui redditi prodotti all\u2019estero <\/strong>da: persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (articolo 43 del Codice civile) dal 1\u00b0 gennaio 2026 (importo elevato <strong>da 200mila a 300mila euro<\/strong>);loro familiari per i quali il soggetto principale ne ha fatto richiesta (importo elevato <strong>da 25mila a 50mila euro<\/strong>). Il regime in parola (articolo 24-bis del Tuir) si applica a seguito di opzione.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Regime forfetario<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>27<\/strong><\/td><td>\u00c8 <strong>esteso<\/strong> anche al 2026 l\u2019<strong>aumento da 30.000 a 35.000 euro<\/strong>, gi\u00e0 stabilito per il 2025, della <strong>soglia<\/strong> di reddito di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articoli 49 e 50 del Tuir) oltre la quale \u00e8 precluso l\u2019accesso e la permanenza al regime forfetario.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Cripto-attivit\u00e0 e <\/strong><em>Tobin tax<\/em><\/td><\/tr><tr><td><strong>29-31<\/strong><\/td><td>Vengono <strong>escluse<\/strong> dall\u2019incremento dal 26% al 33% dell\u2019aliquota dell\u2019imposta sostitutiva previsto dal 1\u00b0 gennaio 2026 (articolo 1, comma 24, legge 207\/2024) le <strong>plusvalenze<\/strong> e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di <em>token<\/em><strong> di moneta elettronica<\/strong> denominati in euro, di cui all\u2019articolo 3, paragrafo 1, numero 7), regolamento Ue 2023\/1114 (regolamento MiCA). Dette operazioni riguardano le cd. <em>stable-coin<\/em>. La disciplina delle cripto-attivit\u00e0 \u00e8 dettata dall\u2019articolo 67, comma 1, lettera c- sexies) del Tuir. Viene precisato che: per <em>token <\/em>di moneta elettronica denominati in euro s\u2019intendono i <em>token <\/em>il cui valore \u00e8 stabilmente ancorato all\u2019euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attivit\u00e0 denominate in euro presso soggetti autorizzati nell\u2019Unione europea;non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e <em>token <\/em>di moneta elettronica denominati in euro, n\u00e9 il rimborso in euro del relativo valore nominale. Inoltre, dal 1\u00b0 gennaio 2026, viene disposto un <strong>aumento dell\u2019imposta sulle transazioni finanziarie<\/strong> (cd. \u00ab<em>Tobin tax<\/em>\u00bb), di cui all\u2019articolo 1, commi 491-495, legge 228\/2012, sia con riferimento al trasferimento della propriet\u00e0 di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2% allo 0,4%; per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari in mercati regolamentati l\u2019aliquota aumenta dallo 0,1% allo 0,2%) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02% allo 0,04%). Resta invariata (importo fisso) l\u2019imposta sui contratti derivati.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Assegnazione agevolata di beni ai soci, trasformazione in societ\u00e0 semplice ed estromissioni di beni delle imprese individuali<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>35-41<\/strong><\/td><td>\u00c8 possibile fruire dell\u2019<strong>assegnazione agevolata<\/strong> di beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) o mobili registrati non strumentali <strong>ai soci<\/strong>, da parte di: societ\u00e0 commerciali;societ\u00e0 che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in societ\u00e0 semplici. Le operazioni (di assegnazione o di trasformazione) devono avvenire entro il termine del <strong>30 settembre 2026<\/strong>. Sulla differenza (plusvalenza) tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all\u2019atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un\u2019imposta <strong>sostitutiva<\/strong> delle imposte sui redditi e dell\u2019Irap <strong>dell\u20198%<\/strong> (10,5% per le societ\u00e0 considerate non operative in almeno due dei tre periodi d\u2019imposta precedenti a quello in corso al momento dell\u2019assegnazione, della cessione o della trasformazione). Per la determinazione della base imponibile dell\u2019imposta sostitutiva dell\u20198% \u00e8 possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Inoltre, le aliquote dell\u2019imposta di registro proporzionale sono ridotte alla met\u00e0 e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Le <strong>riserve in sospensione<\/strong> d\u2019imposta annullate per effetto dell\u2019assegnazione dei beni ai soci e quelle delle societ\u00e0 che si trasformano sono assoggettate a imposta <strong>sostitutiva<\/strong> nella misura del <strong>13%<\/strong>. Le aliquote dell\u2019imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla met\u00e0 e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Il <strong>versamento <\/strong>dell\u2019imposta sostitutiva va effettuato per il 60% <strong>entro il 30 settembre 2026 <\/strong>e per la restante parte <strong>entro il 30 novembre 2026<\/strong>. Per le imprese individuali viene riproposta la misura agevolativa consistente nella possibilit\u00e0 di <strong>estromissione agevolata<\/strong>, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali (per natura e per destinazione), includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, per le esclusioni operate dal 1\u00b0 gennaio al 31 maggio 2026. L\u2019agevolazione consente di fare transitare \u2013 nel periodo che va dal 1\u00b0 gennaio al 31 maggio 2026 \u2013 l\u2019immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un\u2019imposizione <strong>ridotta<\/strong>. L\u2019imprenditore deve risultare in attivit\u00e0 sia alla data del 31 ottobre 2025 sia alla data del 1\u00b0 gennaio 2026. I <strong>versamenti<\/strong> rateali della relativa imposta <strong>sostitutiva<\/strong> (dovuta sulla plusvalenza, nella misura <strong>dell\u20198%<\/strong>) vanno effettuati <strong>entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027<\/strong>. \u00c8 possibile determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell\u2019immobile, il suo valore catastale.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Rateizzazione delle plusvalenze<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>42-43<\/strong><\/td><td>Cambiano \u2013 a decorrere dal periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 \u2013 le regole per godere della <strong>rateizzazione della tassazione di plusvalenze realizzate su beni strumentali<\/strong>, ai sensi dell\u2019articolo 86, comma 4 del Tuir. \u00c8 possibile rateizzare in un massimo di 5 quote annuali le plusvalenze: derivanti dalla <strong>cessione di azienda o ramo di azienda<\/strong> posseduto per un periodo non inferiore a tre anni;realizzate dalle <strong>societ\u00e0 sportive professionistiche<\/strong> mediante cessione dei diritti all\u2019utilizzo esclusivo della prestazione dell\u2019atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni. Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime della <em>participation exemption<\/em> (Pex), devono essere tassate, per l\u2019intero ammontare, nell\u2019esercizio in cui sono realizzate.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Affrancamento straordinario delle riserve<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>44-45<\/strong><\/td><td>Le <strong>riserve in sospensione<\/strong> d\u2019imposta esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 (indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite), e per l\u2019importo che residua al termine dell\u2019esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere <strong>affrancate<\/strong> (anche solo parzialmente) mediante il pagamento di un\u2019imposta <strong>sostitutiva<\/strong> delle imposte sui redditi e dell\u2019Irap. L\u2019imposta \u00e8 dovuta nella misura del <strong>10%<\/strong>. A seguito dell\u2019affrancamento, le riserve assumono la natura fiscale di normali riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la societ\u00e0.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Irap sui dividendi \u00abmadre-figlia\u00bb<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>46-50<\/strong><\/td><td>La Corte di Giustizia Ue, sentenza 1\u00b0 agosto 2025, cause riunite da C-92\/24 a C-94\/24 ha stabilito che la normativa Irap, che assoggetta i dividendi, percepiti dagli intermediari finanziari dalle proprie \u00abfiglie\u00bb residenti in altri Stati membri, a un prelievo ai fini Irap superiore al 5%, \u00e8 contrario all\u2019articolo 4, direttiva 2011\/96\/Ue (direttiva \u00abmadre-figlia\u00bb). Al fine di adeguarsi a tale indirizzo, viene disposta \u2013 dal periodo d\u2019imposta in corso al 31 dicembre 2025 \u2013 la <strong>non imponibilit\u00e0 ai fini Irap per banche, altri enti e societ\u00e0 finanziari e imprese di assicurazione<\/strong>, del <strong>95% dell\u2019ammontare dei dividendi<\/strong> provenienti da societ\u00e0 o enti residenti o localizzati in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all\u2019Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l\u2019Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Per i periodi precedenti, \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di richiedere il rimborso entro i termini di cui all\u2019articolo 38, Dpr 602\/1973. A tal fine verr\u00e0 emanato, fatte salve le istanze di rimborso gi\u00e0 presentate al 1\u00b0 gennaio 2026, apposito provvedimento attuativo.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Dividendi e plusvalenze<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>51-55<\/strong><\/td><td>Cambia il <strong>trattamento fiscale dei dividendi<\/strong> (articoli 59 e 89 del Tuir) e <strong>delle plusvalenze<\/strong> (articoli 58 e 87 del Tuir) percepiti dagli imprenditori e dalle societ\u00e0 o enti residenti (quindi imprenditori individuali che detengono le partecipazione nel regime d\u2019impresa, societ\u00e0 di persone, societ\u00e0 di capitali ed enti commerciali): il regime di esenzione, previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione sulle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite societ\u00e0 controllate, spetta ai soggetti che detengono una quota di partecipazione al capitale <strong>non inferiore al 5%<\/strong> ovvero di valore fiscale <strong>non inferiore a 500mila euro<\/strong> (per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo a quest\u2019ultimo requisito). Detti requisiti si aggiungono a quelli previsti per godere della <em>participation exemption<\/em> (Pex) di cui all\u2019articolo 87 del Tuir. Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporta la tassazione integrale del dividendo o della plusvalenza. Il nuovo regime dei dividendi opera in relazione: alle distribuzioni di utili o di riserve deliberate a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2026;alla cessione di partecipazioni acquisite dal 1\u00b0 gennaio 2026.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Svalutazione dei crediti verso clienti<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>56-57<\/strong><\/td><td>Per il <strong>triennio 2026-2028<\/strong> gli intermediari finanziari \u2013 con riguardo ai crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito \u2013 <strong>deducono in cinque quote costanti<\/strong> (a partire dall&#8217;esercizio in cui la perdita \u00e8 iscritta a conto economico) le <strong>svalutazioni<\/strong> derivanti esclusivamente dall\u2019adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura per perdite attese su crediti. Ci\u00f2 in deroga a quanto previsto ai fini Ires e Irap, rispettivamente, dagli articoli 106, comma 3 del Tuir e 6, comma 1, lettera c-bis), Dlgs 446\/1997. Conseguentemente viene meno la possibilit\u00e0 di trasformare in credito d\u2019imposta le attivit\u00e0 per imposte anticipate (cd. <em>Deferred Tax Assets-<\/em>Dta) iscritte in bilancio, a fronte del differimento della deducibilit\u00e0 di tali componenti di reddito (articolo 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, Dl 225\/2010) e di farle concorrere alla formazione della base imponibile del canone Dta che gli intermediari finanziari stessi devono pagare, con cadenza annuale, al fine di avvalersi di tale regime di trasformazione delle Dta in credito d\u2019imposta (articolo 11, comma 2, Dl 59\/2016).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Extra-profitti delle banche<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>68-73<\/strong><\/td><td>Viene <strong>modificata<\/strong> la disciplina dell\u2019<strong>imposta straordinaria sui margini di interesse delle banche <\/strong>(extra-profitti) operanti nel territorio dello Stato, istituita con l\u2019articolo 26, Dl 104\/2023. La norma prevedeva che il relativo versamento poteva essere evitato accantonando in un\u2019apposita riserva un importo pari a 2,5 volte l\u2019imposta altrimenti dovuta. Viene ora stabilita una <strong>presunzione legale<\/strong> secondo la quale, a decorrere dall\u2019esercizio che ha inizio successivamente al 1\u00b0 gennaio 2028, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva che i soggetti passivi dell\u2019imposta potevano accantonare in luogo del pagamento dell\u2019imposta medesima. La presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva sia costituita con utili destinati alle riserve obbligatorie da parte delle banche di credito cooperativo. Di fatto la delibera di distribuzione delle riserve fa rinascere l\u2019obbligo di versamento dell\u2019imposta straordinaria che in precedenza poteva essere evitato, maggiorata di interessi, entro 30 giorni dall\u2019approvazione della delibera di distribuzione, salvo che non si ricorra all\u2019affrancamento. Infatti, si prevede che, fino all\u2019esercizio in corso al 31 dicembre 2028, sia possibile applicare un\u2019imposta sostitutiva per l\u2019affrancamento, a tasso agevolato, della riserva esistente al termine dell\u2019esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (aliquota al 27,5%) e al termine dell\u2019esercizio successivo (aliquota al 33%), senza pagamento degli interessi.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Irap per banche e assicurazioni<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>74-75<\/strong><\/td><td>Sono <strong>incrementate<\/strong> <strong>di due punti percentuali, per il triennio 2026-2028<\/strong>, le <strong>aliquote Irap per le banche e societ\u00e0 finanziarie<\/strong> (<strong>6,65%<\/strong> anzich\u00e9 4,65%) <strong>e per le imprese di assicurazione<\/strong> (<strong>7,9%<\/strong> anzich\u00e9 5,9%). Fino a concorrenza della differenza tra l\u2019imposta derivante dall\u2019applicazione di tali disposizioni e quella che si sarebbe determinata in assenza di esse, per il periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a 90mila euro. I soggetti interessati sono i seguenti (articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, Dlgs 446\/1997): societ\u00e0 di intermediazione mobiliare (Sim);societ\u00e0 di gestione di fondi comuni di investimento;societ\u00e0 di investimento a capitale variabile (Sicav) e societ\u00e0 di investimento a capitale fisso; &nbsp;-societ\u00e0 di partecipazione non finanziaria (holding industriali) e soggetti assimilati. L\u2019aumento dell\u2019aliquota ha effetto anche sulla determinazione dell\u2019acconto Irap dovuto per il periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in quanto i soggetti interessati dovranno assumere, ai fini del calcolo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le maggiori aliquote del 6,65% e del 7,9%.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>76-81<\/strong><\/td><td>Viene disposto, nella determinazione delle basi imponibili di Ires e Irap per gli intermediari finanziari, il <strong>differimento parziale della deducibilit\u00e0 delle quote di perdite su crediti<\/strong>, deducibili nel periodo d\u2019imposta in corso al 31 dicembre 2027, in quote costanti, al periodo d\u2019imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al successivo. Inoltre, \u00e8 limitato temporaneamente, relativamente ai periodi d\u2019imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027, l\u2019uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di aiuti alla crescita economica (Ace).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Ritenuta sui corrispettivi da cessioni di beni e prestazioni di servizi<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>112<\/strong><\/td><td>A partire <strong>dal 2028<\/strong> viene introdotta una <strong>ritenuta a titolo di acconto<\/strong> delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni <strong>effettuate nell\u2019esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti <\/strong>(articolo 25, comma 1, quinto periodo, Dpr 600\/1973). La ritenuta si applicher\u00e0 nella misura dello <strong>0,5% per il 2028<\/strong> e dell\u2019<strong>1% dal 2029<\/strong>. La ritenuta di acconto dovr\u00e0 essere operata all\u2019atto del pagamento di fatture concernenti transazioni tra operatori economici. Restano <strong>esclusi<\/strong> dalla ritenuta: i pagamenti soggetti alla ritenuta d\u2019acconto dell\u201911%, effettuata dalle banche e da Poste Italiane Spa, ai sensi dell\u2019articolo 25, Dl 78\/2010;i soggetti beneficiari del pagamento che, alla data di effettuazione della transazione finanziaria:risultano aver aderito al Concordato preventivo biennale di cui al Dlgs 13\/2024;si trovano in regime di adempimento collaborativo (articoli 3-7, Dlgs 128\/2015).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Svalutazione di obbligazioni e altri titoli<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>130<\/strong><\/td><td>Per i soggetti Ires sono <strong>modificati i limiti di deducibilit\u00e0 delle svalutazioni dei titoli obbligazionari e dei titoli in serie o di massa<\/strong>. Le modifiche interessano gli articoli 94, comma 4, 101, commi 2 e 2-bis, e 110, comma 1-bis del Tuir. Le modifiche riguardano i titoli iscritti: <strong>nell\u2019attivo circolante<\/strong>. Per i soggetti Oic-a<em>dopter<\/em> il valore minimo (di cui all\u2019articolo 92, comma 5 del Tuir) \u00e8 determinato: a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell\u2019ultimo semestre; b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l\u2019eventuale decremento desunto dall\u2019andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell\u2019ultimo semestre;<strong>tra le immobilizzazioni finanziarie<\/strong>. Per i soggetti Oic-a<em>dopter<\/em> le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell\u2019ultimo semestre (per i titoli negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Azioni proprie, stock option e attivit\u00e0 immateriali<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>131- 132<\/strong><\/td><td>In attesa della relativa attuazione della legge 111\/2023 (delega per la Riforma fiscale), per il 2026 viene definito un <strong>regime fiscale<\/strong> per: <strong>la rivendita delle azioni proprie<\/strong> (tassazione del differenziale tra il corrispettivo di cessione e il costo di acquisto delle azioni proprie);<strong>la deducibilit\u00e0 di oneri connessi a piani di stock option<\/strong>. Il regime di deducibilit\u00e0 al momento dell\u2019effettiva assegnazione delle azioni viene esteso alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (cd. \u00ab<em>stock grant cash settled<\/em>\u00bb);<strong>la deducibilit\u00e0 del costo dei marchi d\u2019impresa, dell\u2019avviamento<\/strong> e delle attivit\u00e0 immateriali a vita utile indefinita. Per i soggetti Ias-<em>adopter<\/em> la deducibilit\u00e0 \u00e8 limitata a 1\/18 del loro valore, a partire dal periodo d\u2019imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Deducibilit\u00e0 degli interessi passivi<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>133- 136<\/strong><\/td><td><strong>In via temporanea<\/strong>, per gli intermediari finanziari (con esclusione delle imprese di assicurazione e capogruppo di gruppi assicurativi, Sgr e Sim, come pure dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale) \u00e8 <strong>limitata la deduzione degli interessi passivi<\/strong>: <strong>per il 96% nel 2026, per il 97% nel 2027, per il 98% nel 2028 e per il 99% nel 2029<\/strong>. La deduzione integrale riprender\u00e0 a partire dal periodo d\u2019imposta 2030. Per la determinazione degli acconti Ires e Irap dovuti per i periodi d\u2019imposta dal 2027 al 2030, non si tiene conto delle disposizioni relative alla parziale deducibilit\u00e0 degli interessi. In sostanza, per tali periodi d\u2019imposta, le limitazioni alla deducibilit\u00e0 in esame generano effetti solo sul versamento a saldo, e non anche sulla determinazione dell\u2019acconto.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Settore finanziario: emolumenti variabili erogati ai manager<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>137<\/strong><\/td><td><strong>Non<\/strong> si applica l\u2019<strong>addizionale Irpef del 10%<\/strong> (articolo 33, Dl 78\/2010) \u2013 dovuta sugli emolumenti variabili (<em>bonus<\/em> e <em>stock option<\/em>) che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario nonch\u00e9 dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel medesimo settore \u2013 <strong>a condizione<\/strong> che il soggetto che eroga tali emolumenti eroghi, a favore di Enti del Terzo Settore (Dlgs 117\/2017) che non controllano il soggetto erogatore, n\u00e9 sono controllati da esso o da uno stesso soggetto che controlli entrambi, una somma almeno doppia rispetto all\u2019addizionale dovuta. Termini e modalit\u00e0 attuative saranno fissati da un apposito provvedimento. Si ricorda che l\u2019articolo 1-bis, Dl 84\/2025 prevede che l\u2019addizionale si applichi ai soggetti indicati all\u2019articolo 162-bis, comma 1 lettere a) e b) del Tuir, quindi agli intermediari finanziari e alle societ\u00e0 di partecipazione finanziaria. Diversamente, il tributo non grava sui dirigenti e sugli amministratori delle societ\u00e0 di partecipazione non finanziaria (<em>holding<\/em> industriali) e sui soggetti ad esse assimilati di cui all\u2019articolo 162-bis, comma 1, lettera c) del Tuir.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Provvigioni ad agenzie di viaggio<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>140- 142<\/strong><\/td><td>A partire dalle <strong>provvigioni corrisposte dal 1\u00b0 marzo 2026<\/strong> viene esteso l\u2019obbligo di operare la <strong>ritenuta d\u2019acconto sui compensi per intermediazione da parte di agenzie di viaggio e turismo<\/strong>; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. Dalla suddetta data viene, quindi, eliminato il regime di esonero previsto dall\u2019articolo 25-bis, Dpr 600\/1973.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>144<\/strong><\/td><td>Viene <strong>aumentata dal 18% al 21%<\/strong> l\u2019aliquota dell\u2019imposta <strong>sostitutiva<\/strong> <strong>per la rideterminazione del costo di acquisto <\/strong>(costo fiscale) <strong>delle partecipazioni <\/strong>negoziate e non negoziate (articolo 5, legge 448\/2001). L\u2019aumento avr\u00e0 efficacia a partire dalle rivalutazioni effettuate dal 1\u00b0 gennaio 2026 (e da perfezionare entro il 30 novembre 2026). Si ricorda che l\u2019imposta sostitutiva del 21% \u00e8 dovuta sul valore di perizia o sul valore normale (ai sensi dell\u2019articolo 9, comma 4, lettera a) del Tuir), mentre nel regime ordinario \u00e8 dovuta l\u2019imposta sostitutiva del 26% sulla sola plusvalenza. Resta <strong>invariata<\/strong> (al <strong>18%<\/strong>) l\u2019aliquota dell\u2019imposta <strong>sostitutiva per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili <\/strong>(articolo 7, legge 448\/2001).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Previdenza complementare<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>201- 202<\/strong><\/td><td>Con decorrenza dal periodo d\u2019imposta 2026, viene <strong>elevato<\/strong> <strong>da 5.164,57 euro a<\/strong> <strong>5.300 euro il limite annuo di deducibilit\u00e0<\/strong> dal reddito complessivo Irpef per i <strong>contributi versati <\/strong>dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente <strong>alle forme di previdenza complementare<\/strong>, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (articolo 8, commi 4 e 6, Dlgs 252\/2005). Modificate, al fine di coordinare le norme, anche le disposizioni per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>237- 239<\/strong><\/td><td>Viene introdotta, <strong>per il solo periodo d\u2019imposta 2026<\/strong>, per i <strong>dipendenti pubblici <\/strong>non rientranti nel personale dirigenziale e con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, un\u2019<strong>imposta del 15%<\/strong> (fino al limite di 800 euro), sostitutiva dell\u2019Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, con riferimento al <strong>trattamento economico accessorio<\/strong> (comprese indennit\u00e0 di natura fissa e continuativa). Il lavoratore ha la facolt\u00e0 di rinunciare all\u2019applicazione dell\u2019imposta sostitutiva. Resta <strong>escluso<\/strong> il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze armate che benefici dell\u2019analogo regime tributario agevolato cui all\u2019articolo 45, comma 2, Dlgs 95\/2017.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Iper-ammortamento<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>427- 436<\/strong><\/td><td>Viene introdotta una <strong>disciplina agevolativa<\/strong>, consistente in una <strong>maggiorazione dell\u2019ammortamento<\/strong> (cd. <strong>iper-ammortamento<\/strong>) in favore delle imprese che \u2013 dal 1\u00b0 gennaio 2026 al 30 settembre 2028 \u2013 effettuano <strong>investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi<\/strong> compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV (<em>Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma \u201c4.0\u201d<\/em>) e V (<em>Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle <\/em>imprese) annessi alla presente legge di Bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. I beni devono essere prodotti in uno degli Stati Ue o in Stati aderenti all\u2019Accordo sullo Spazio economico europeo, nonch\u00e9 destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La medesima agevolazione spetta anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all\u2019esercizio dell\u2019impresa finalizzati all\u2019autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all\u2019autoconsumo. Le <strong>maggiorazioni<\/strong> base da applicare al costo degli investimenti sono pari a: <strong>180%<\/strong>, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;<strong>100%<\/strong>, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;<strong>50%<\/strong>, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Il beneficio opera con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Viene precisato che il beneficio \u00e8 <strong>cumulabile<\/strong> con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo \u00e8 assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L\u2019agevolazione, invece, non \u00e8 applicabile agli investimenti che beneficiano dell\u2019agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall\u2019articolo 1, comma 446, legge 207\/2024. Per l\u2019accesso al beneficio l\u2019impresa deve trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Un decreto del Mise, di concerto con il Mef, stabilir\u00e0 le modalit\u00e0 attuative.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Crediti d\u2019imposta Zes unica e Zls<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>438- 452<\/strong><\/td><td>Si <strong>estende agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d\u2019imposta<\/strong> nella Zona economica speciale unica (<strong>Zes unica<\/strong>), anche per le zone assistite delle Regioni Marche ed Umbria (articolo 16, Dl 124\/2023). Il limite complessivo di spesa \u00e8 fissato in 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028. Inoltre, alle imprese ,che hanno validamente presentato all\u2019agenzia delle Entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa richiesta per l\u2019accesso al contributo, spetta un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d\u2019imposta, pari al 14,6189% dell\u2019ammontare del credito d\u2019imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d\u2019imposta Transizione 5.0 (articolo 38, Dl 19\/2024) con riferimento a uno o pi\u00f9 investimenti oggetto della comunicazione integrativa. <strong>Anche il credito d\u2019imposta<\/strong> per le imprese delle Zone logistiche semplificate (<strong>Zls<\/strong>) <strong>si estende<\/strong> agli anni 2026, 2027 e 2028.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Settori agricolo e pesca: credito d\u2019imposta e Zes<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>454- 466<\/strong><\/td><td>Viene istituito uno <strong>specifico credito d\u2019imposta del 40%<\/strong> (e fino a 1 milione di euro) degli investimenti effettuati, dal 1\u00b0 gennaio 2026 al 28 settembre 2028, in determinate tipologie di beni materiali e immateriali 4.0 strumentali nuovi (Allegati IV e V della presente legge di Bilancio), da parte dalle <strong>imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca<\/strong> e dell\u2019acquacoltura. La misura \u00e8 prevista nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028. Inoltre, viene prevista la rimodulazione e l\u2019estensione al 2026 del credito d\u2019imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell\u2019acquacoltura situate nella Zes unica (articolo 16-bis, comma 1, Dl 124\/2023). In particolare, vengono rideterminate le percentuali dell\u2019agevolazione gi\u00e0 stabilite il 12 dicembre 2025, nella misura del 58,7839% con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, e nella misura del 58,6102% con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Per il 2026, sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1\u00b0 gennaio al 15 novembre 2026. Dal 31 marzo al 30 maggio 2026, gli operatori dovranno comunicare all\u2019agenzia delle Entrate l\u2019ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1\u00b0 gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026 e dovranno poi comunicare, dal 20 novembre al 2 dicembre 2026, l\u2019ammontare delle spese ammissibili sostenute. Per le comunicazioni va utilizzato il modello gi\u00e0 approvato per il 2025, con le stesse modalit\u00e0 di trasmissione.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Redditi dei fabbricati interessati dal sisma del 2016 e 2017<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>580 e 591<\/strong><\/td><td>Sono <strong>prorogate<\/strong> <strong>le esenzioni dall\u2019imposizione diretta dei redditi da fabbricati distrutti<\/strong> oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (in quanto inagibili), ubicati nei Comuni (delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis, Dl 189\/2016) interessati dagli <strong>eventi sismici nell\u2019Italia centrale del 2016 e 2017<\/strong>, fino alla definitiva ricostruzione e agibilit\u00e0 dei fabbricati medesimi e, comunque, fino all\u2019anno d\u2019imposta 2025, nonch\u00e9 le <strong>esenzioni dall\u2019Imu e dalla Tasi<\/strong>, per i medesimi fabbricati, fino alla definitiva ricostruzione o agibilit\u00e0 dei fabbricati stessi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. Tali estensioni sono operate tramite modifiche all\u2019articolo 48, Dl 189\/2016. Inoltre, vengono prorogate anche per l\u2019anno 2026 alcune esenzioni fiscali (Irpef, Irap, Imu) e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all\u2019interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia, delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, che abbiano sub\u00ecto una riduzione di fatturato in conseguenza del sisma (articolo 17-ter, comma 1, Dl 215\/2023). Anche per l\u2019annualit\u00e0 2026 si applicano la normativa dell\u2019Unione europea sugli aiuti \u00ab<em>de minimis<\/em>\u00bb e le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane delle Regioni dell\u2019Obiettivo \u00abConvergenza\u00bb.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Addizionali regionale e comunale all\u2019Irpef<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>649- 651<\/strong><\/td><td>Viene <strong>estesa<\/strong>, <strong>fino all\u2019anno 2028<\/strong> (il periodo transitorio \u00e8 iniziato nel 2025), la <strong>possibilit\u00e0<\/strong>, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di determinare <strong>aliquote differenziate dell\u2019addizionale regionale all\u2019Irpef<\/strong>. Detti enti possono, quindi, stabilire le addizionali sulla base dei quattro scaglioni dell\u2019Irpef in vigore nel 2023. Anche i Comuni possono deliberare le aliquote delle addizionali comunali, sulla base dei suddetti scaglioni, entro il 15 aprile 2026. Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione agli scaglioni di reddito Irpef (siano essi quelli nuovi o quelli del 2023), per gli anni d\u2019imposta 2025, 2026, 2027 e 2028 l\u2019addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote gi\u00e0 vigenti in ciascun ente nell\u2019anno precedente a quello di riferimento.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Industria 4.0<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>770<\/strong><\/td><td>Viene istituito un <strong>fondo<\/strong> da ripartire di 1,3 miliardi di euro, per l\u2019anno 2026, a favore delle imprese. Le risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all&#8217;incremento dei limiti di spesa previsti per il <strong>credito d\u2019imposta Industria 4.0<\/strong> (articolo 1, comma 446, legge 207\/2024), ossia per investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, da usufruire esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 nel corso dell\u2019anno 2026.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Contributo sui premi assicurativi di veicoli e natanti<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>771<\/strong><\/td><td>Viene <strong>modificato<\/strong> il <strong>sistema di pagamento del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti<\/strong> (del 10,5%), attraverso l\u2019introduzione del versamento di un <strong>acconto<\/strong> pari all\u201985% dell\u2019importo versato nell\u2019anno precedente, da pagare entro il 16 novembre di ogni anno. Tale importo potr\u00e0 essere scomputato dai pagamenti dovuti, allo stesso titolo, a partire dal febbraio dell\u2019anno successivo.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Design e ideazione estetica: credito d\u2019imposta<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>925- 926<\/strong><\/td><td>Per il periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 \u00e8 <strong>prorogato<\/strong> <strong>il credito d\u2019imposta<\/strong> previsto dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 202, legge 160\/2019) <strong>per le attivit\u00e0 di design e ideazione estetica<\/strong>. Per il 2026 il bonus spetta nella misura del 10% della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d\u2019imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi; esso \u00e8 utilizzabile in un\u2019unica quota annuale.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Acquisto di tartufi, funghi e piante officinali da venditori occasionali<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>932<\/strong><\/td><td>Il <strong>soggetto acquirente<\/strong> di prodotti selvatici non legnosi (es. funghi e tartufi) e di piante officinali deve emettere un <strong>documento di acquisto<\/strong>, nelle ipotesi in cui <strong>non<\/strong> trovi applicazione la <strong>ritenuta a titolo d\u2019imposta in capo al venditore occasionale<\/strong>, ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 697, legge 145\/2018. Tra le informazioni che devono comparire sul documento viene aggiunta la Regione di raccolta.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Lavoro straordinario degli infermieri<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>944- 945<\/strong><\/td><td>Con riferimento ai compensi erogati dall\u2019anno 2026, \u00e8 <strong>esteso agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate<\/strong> (\u00e8 quindi incluso il personale dipendente delle Rsa e delle altre strutture residenziali e socio assistenziali) il regime d\u2019imposta sostitutiva, dell\u2019Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, del 5%, gi\u00e0 previsto dalla legge di Bilancio 2025 per i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Ssn (articolo 1, comma 354, legge 207\/2024).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Imprese energivore: credito d\u2019imposta<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>962- 965<\/strong><\/td><td>Sono introdotti <strong>benefici finanziari<\/strong>, mediante l\u2019istituzione di un credito d\u2019imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, riservato alle <strong>imprese a forte consumo di energia<\/strong> (cd. imprese energivore) rientranti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica o a forte consumo di gas naturale, istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), relativamente agli <strong>investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali<\/strong> all\u2019esercizio dell\u2019impresa indicati negli Allegati A e B della legge 232\/2016 effettuati nel 2025. La determinazione del credito d\u2019imposta segue le regole indicate all\u2019articolo 38, commi 4, 5, 7 e 8, Dl 19\/2024 (Transizione 5.0). Il limite massimo di spesa \u00e8 fissato in 10 milioni di euro per l\u2019anno 2026. Con decreto interministeriale saranno definiti i criteri e le modalit\u00e0 attuative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38, Dl 19\/2024, ad eccezione di quelle al comma 6, e quelle del Dm 24 luglio 2024.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Iva e altri tributi indiretti<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Omessa dichiarazione Iva e liquidazione dell\u2019imposta<\/strong><img loading=\"lazy\" width=\"459\" height=\"37\" src=\"\"><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>111-115<\/strong><\/td><td>Si prevede che, <strong>in caso di omessa dichiarazione Iva<\/strong>, l\u2019agenzia delle Entrate possa procedere alla <strong>liquidazione dell\u2019imposta<\/strong>, anche avvalendosi di <strong>procedure automatizzate<\/strong>, sulla base: delle <strong>fatture elettroniche<\/strong> emesse e ricevute;dei <strong>corrispettivi<\/strong> telematici trasmessi;degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche (<strong>Lipe<\/strong>). Non \u00e8 prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell\u2019imposta dovuta. Se emerge un\u2019imposta da versare, l\u2019esito della liquidazione (avviso bonario) \u00e8 comunicato al contribuente che, nei successivi 60 giorni, pu\u00f2 segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell\u2019imposta con interessi e sanzioni. Si ricorda che la sanzione per omessa dichiarazione \u00e8 pari al 120% dell\u2019imposta dovuta (calcolata sull\u2019imposta ancora da versare, quindi sull\u2019imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati). Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% \u00e8 ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%). Non \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di dilazionare le somme n\u00e9 di effettuare i pagamenti tramite compensazione. La novit\u00e0 trova applicazione <strong>dalle annualit\u00e0 per le quali, alla data del 1\u00b0 gennaio 2026, non<\/strong> <strong>sia ancora decorso il termine di accertamento <\/strong>(sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).<\/td><\/tr><tr><td><em>Plastic tax<\/em><strong> e S<\/strong><em>ugar tax<\/em><strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>125<\/strong><\/td><td>Viene <strong>posticipata al 1\u00b0 gennaio 2027 l\u2019entrata in vigore<\/strong> della P<em>lastic<\/em> <em>tax<\/em> (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego-Macsi) e della S<em>ugar tax <\/em>(imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate), rispettivamente, posticipate di sei mesi (dal 1\u00b0 luglio 2026 al 1\u00b0 gennaio 2027) e di un anno (dal 1\u00b0 gennaio 2026 al 1\u00b0 gennaio 2027).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Contributo su pacchi di modico valore<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>126- 128<\/strong><\/td><td>Per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi, viene istituito un <strong>contributo di 2 euro per le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-Ue <\/strong>di importo dichiarato<strong> non superiore a 150 euro<\/strong>. Contributo riscosso dall\u2019agenzia delle Dogane all\u2019atto dell\u2019importazione definitiva delle suddette merci.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Accise sui carburanti<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>129<\/strong><\/td><td>Dal 1\u00b0 gennaio 2026 vengono <strong>allineate le accise dovute su benzina e gasolio<\/strong>. Cos\u00ec, l\u2019aliquota dell\u2019accisa sulla benzina \u00e8 ridotta di 4,05 centesimi di euro per litro mentre l\u2019accisa applicata al gasolio (escluso quello utilizzato per scopi agricoli) impiegato come carburante viene aumentata del medesimo importo. In questo modo per entrambi i tipi di carburante l\u2019accisa \u00e8 fissata in 672,90 euro per mille litri. Non sono interessati dalle modifiche i carburanti utilizzati per i macchinari o i motori fissi usati in stabilimenti industriali o per le macchine per la movimentazione delle merci nei porti (Tabella A, nn. 5 e 9 del Dlgs 504\/1995).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Operazioni permutative: base imponibile Iva<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>138- 139<\/strong><\/td><td>Sono <strong>modificati i criteri di determinazione della base imponibile Iva<\/strong> delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi (<strong>operazioni permutative<\/strong>), o per estinguere precedenti obbligazioni (<strong>dazioni di pagamento<\/strong>), prevedendo che il valore di tali cessioni o prestazioni sia costituito non pi\u00f9 dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione (articolo 11, Dpr 633\/1972).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Bollo sui contratti di credito<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"459\" height=\"39\" src=\"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/files\/2026\/01\/image.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-203023\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>145- 146<\/strong><\/td><td>\u00c8 introdotta un\u2019<strong>esenzione dall\u2019imposta di bollo su alcune categorie di contratti di credito<\/strong> stipulati a partire dal 20 novembre 2026, ossia sui: contratti di credito di importo inferiore a 200 euro;contratti di credito nei quali \u00e8 escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;contratti di credito a fronte dei quali il consumatore \u00e8 tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall\u2019utilizzo delle somme.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Imu sui fabbricati di Marche e Umbria colpiti dal sisma<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>595<\/strong><\/td><td>Viene <strong>prorogata<\/strong> per il 2026 (oppure fino alla definitiva ricostruzione o agibilit\u00e0 dei fabbricati, se queste intervengono prima del 31 dicembre 2026) l\u2019<strong>esenzione Imu<\/strong> prevista dall\u2019articolo 1, comma 560-bis, legge 213\/2023. L\u2019esenzione spetta per i <strong>fabbricati abitativi<\/strong> ubicati nei territori delle Regioni <strong>Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici<\/strong> che si sono verificati il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, per i quali \u00e8 stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Per l\u2019esenzione dall\u2019Imu dei fabbricati colpiti dai precedenti eventi sismici si veda quanto <em>retro <\/em>detto in relazione ai commi 580 e 591.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Tassa di soggiorno<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>683<\/strong><\/td><td><strong>Anche per il 2026<\/strong> gli enti locali (capoluoghi di Provincia, unione di Comuni e Comuni inclusi negli elenchi regionali delle localit\u00e0 turistiche o citt\u00e0 d\u2019arte) possono <strong>incrementare l\u2019imposta di soggiorno fino a 2 euro<\/strong> per notte di soggiorno (articolo 1, comma 492, legge 213\/2023).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Imu sugli immobili degli enti non commerciali<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>853- 856<\/strong><\/td><td>La norma, di <strong>interpretazione autentica<\/strong>, disciplina l\u2019<strong>esenzione Imu degli immobili <\/strong>posseduti ed utilizzati dagli<strong> enti non commerciali per lo svolgimento, con modalit\u00e0 non commerciali<\/strong> (articolo 1, comma 759, lettera g), legge 160\/2019): <strong>di attivit\u00e0 assistenziali e sanitarie<\/strong>. Si applicano i criteri fissati dall\u2019articolo 4, comma 2, Dm 200\/2012, ossia lo svolgimento \u00e8 fatto con modalit\u00e0 non commerciali allorch\u00e9 le attivit\u00e0:se accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell\u2019utenza, alle condizioni previste dal diritto dell\u2019Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall\u2019ordinamento per la copertura del servizio universale (quindi \u00e8 irrilevante la partecipazione alla spesa da parte dell\u2019utente o dei familiari);se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla met\u00e0 dei corrispettivi medi previsti per analoghe attivit\u00e0 svolte con modalit\u00e0 concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell\u2019assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. \u00c8 irrilevante, ai fini del riconoscimento dell\u2019agevolazione, l\u2019inserimento degli immobili utilizzati per dette attivit\u00e0 in una specifica categoria catastale. Nulla si dice nella legge in merito alla possibilit\u00e0 di chiedere il rimborso (articolo 1, comma 164, legge 296\/2006) sulla base dell\u2019interpretazione autentica fornita; <strong>di attivit\u00e0 didattiche<\/strong>. Queste sono svolte con modalit\u00e0 non commerciali quando il corrispettivo medio percepito per lo svolgimento di tale attivit\u00e0 \u00e8 inferiore al costo medio per studente, pubblicato annualmente dal ministero dell\u2019Istruzione e del Merito nonch\u00e9 dal ministero dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca. Viene espressamente esclusa la possibilit\u00e0 di chiedere il rimborso dell\u2019Imu gi\u00e0 versata.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Accise sulla birra<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>859<\/strong><\/td><td>L\u2019<strong>aliquota dell\u2019accisa sulla birra viene rideterminata<\/strong> (articolo 1, legge 234\/2021) nelle seguenti misure: per gli anni 2026 e 2027: 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato;per gli anni 2028 e successivi: 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"459\" height=\"39\" src=\"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/files\/2026\/01\/image-1.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-203024\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><em>Tax free shopping<\/em><\/td><\/tr><tr><td><strong>934- 936<\/strong><\/td><td>Sono introdotte <strong>semplificazioni in materia di Iva<\/strong> sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell\u2019Unione europea (<em>tax free shopping<\/em>), ossia lo sgravio dell\u2019Iva sulle cessioni di beni destinati all\u2019uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio Ue (articolo 38-quater, Dpr 633\/1972). Viene attribuito al direttore dell\u2019agenzia delle Dogane e dei Monopoli il potere di emanare, di concerto con il direttore dell\u2019agenzia delle Entrate, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di Bilancio, un provvedimento con cui si stabiliscono le modalit\u00e0 per semplificare le procedure di risposta alle richieste di rimborso dell\u2019Iva contestualmente all\u2019uscita dal territorio doganale. In particolare, \u00e8 previsto che tali modalit\u00e0 implichino un <strong>processo di validazione unico per tutte le fatture<\/strong> <strong>emesse<\/strong> dal cedente in modalit\u00e0 elettronica e intestate al medesimo cessionario. Infine, il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l\u2019indicazione degli estremi del passaporto viene allungato da quattro a sei mesi dal momento di compimento dell\u2019operazione.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Accertamento e riscossione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Rottamazione-quinquies<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>82-101<\/strong><\/td><td>Viene prevista una <strong>definizione agevolata <\/strong>per i debiti affidati all\u2019agente della Riscossione dal 1\u00b0 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal <strong>mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate e dalle attivit\u00e0 di liquidazione <\/strong>di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr 600\/1973 e agli articoli 54-bis e 54-ter, Dpr 633\/1972 (controlli automatici e formali delle dichiarazioni) oppure derivanti <strong>dall\u2019omesso versamento di contributi previdenziali (dichiarati)<\/strong> dovuti all\u2019Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, come pure derivanti da <strong>infrazioni al Codice della strada<\/strong>. I debiti oggetto della definizione (anche se oggetto di precedenti rottamazioni decadute) possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere invece le somme affidate all\u2019agente della Riscossione a titolo di interessi (da ritardata iscrizione a ruolo e quelli di mora, rispettivamente, ai sensi degli articoli 20 e 30, Dpr 602\/1973) e sanzioni e le somme aggiuntive e quelle maturate a titolo di aggio (la definizione delle infrazioni al Codice della strada determina il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge, ma non la sanzione). <strong>Non rientrano nel perimetro<\/strong> della rottamazione dei ruoli i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell\u2019imposta di registro, avviso di liquidazione (ad esempio, derivanti dal disconoscimento dell\u2019agevolazione \u00abprima casa\u00bb o da dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d\u2019imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni. La <strong>domanda di accesso<\/strong> alla definizione agevolata (a seguito della quale saranno inibite le azioni cautelari ed esecutive; inoltre, sino al 31 luglio 2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli) andr\u00e0 effettuata telematicamente <strong>entro il 30 aprile 2026<\/strong>, con indicazione del numero di rate scelto, mentre l\u2019agente della Riscossione liquider\u00e0 gli importi da pagare entro il 30 giugno 2026. Il <strong>versamento<\/strong> andr\u00e0 effettuato <strong>entro il 31 luglio 2026<\/strong>. \u00c8 <strong>possibile rateizzare<\/strong> fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare e interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1\u00b0 agosto 2026. Si <strong>decade<\/strong> dalla rottamazione (con riemersione del debito oggetto di definizione) se non viene pagata l\u2019unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l\u2019ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). Non \u00e8 prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti. Successivamente alla trasmissione dell\u2019istanza, il contribuente pu\u00f2 chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata. Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente gi\u00e0 depositate.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Definizione agevolata dei tributi locali<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"459\" height=\"39\" src=\"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/files\/2026\/01\/image-1.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-203025\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>102- 110<\/strong><\/td><td>Con una disposizione <strong>a regime<\/strong>, si prevede che Regioni ed enti locali possano prevedere <strong>direttamente tipologie di definizione agevolata<\/strong> in attuazione dell\u2019autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali di propria spettanza, con esclusione dell\u2019Irap, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali. Per accedere alla definizione agevolata, il contribuente dovr\u00e0 adempiere agli obblighi tributari (precedentemente inadempiuti, in tutto o in parte) entro il termine stabilito da ciascun ente, che non potr\u00e0 comunque essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito istituzionale dell\u2019ente, dell\u2019atto che introduce la definizione.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Compensazioni orizzontali<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>116<\/strong><\/td><td>In presenza di <strong>ruoli scaduti per un importo superiore a 50.000 euro<\/strong> (la precedente soglia era fissata in 100.000 euro) \u00e8 <strong>vietata la compensazione orizzontale <\/strong>o esterna (compensazione di imposte di natura diversa). La limitazione opera anche per l\u2019eccedenza di eventuali crediti spettanti rispetto ai debiti iscritti a ruolo, mentre non opera in presenza di dilazioni in essere o di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli. La disposizione si limita a modificare la soglia, mentre restano invariate le regole stabilite dalla disciplina di riferimento (articolo 37, comma 49-quinquies, Dl 223\/2006).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Pignoramento<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>117-118<\/strong><\/td><td>Sono messi a disposizione dall\u2019agenzia delle Entrate-Riscossione i <strong>dati dei corrispettivi <\/strong>risultanti dal sistema della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture, <strong>emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo<\/strong>, cos\u00ec da consentire all\u2019agente della Riscossione di svolgere attivit\u00e0 di analisi pi\u00f9 mirate <strong>per l\u2019avvio di procedure esecutive presso terzi<\/strong>. Cos\u00ec, l\u2019agente della Riscossione potr\u00e0 operare un pignoramento quando riceve i dati relativi all\u2019ammontare di quanto \u00e8 stato fatturato ad uno stesso cessionario\/committente. Le modalit\u00e0 di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Uso del contante da parte di turisti stranieri<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>437<\/strong><\/td><td>Viene <strong>elevato da 1.000 a 5.000 euro<\/strong> il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati (articolo 22, Dpr 633\/1972) e le agenzie di viaggio (articolo 74-ter, Dpr 633\/1972) sono <strong>tenuti a comunicare all\u2019agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti<\/strong>, per le <strong>operazioni legate al turismo<\/strong>, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio italiano (articolo 3, comma 2-bis, Dl 16\/2012).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Blocco dei pagamenti dei professionisti<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>725<\/strong><\/td><td>Secondo il previgente articolo 48-bis, Dpr 602\/1973, gli enti pubblici e le societ\u00e0 a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, dovevano verificare presso l\u2019agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risultava moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro. Con la presente legge di Bilancio viene ora stabilito che, a decorrere <strong>dai pagamenti che andrebbero disposti a partire dal 15 giugno 2026<\/strong>, <strong>viene meno il blocco dei pagamenti per importi superiori a 5.000 euro<\/strong>. In sostanza, per le somme dovute ai professionisti (di cui all\u2019articolo 54 del Tuir e non anche per gli altri compensi di lavoro autonomo di cui al precedente articolo 53) viene meno il limite quantitativo minimo per quanto riguarda il carico iscritto a ruolo che legittima la procedura di blocco del pagamento e il successivo pignoramento presso terzi. Pertanto, <strong>anche per importi inferiori<\/strong> alla suddetta soglia, le Amministrazioni pubbliche hanno il divieto di pagare i liberi professionisti (nuovo comma 1-ter del citato articolo 48-bis), per l\u2019attivit\u00e0 professionale svolta, per le somme dovute (anche diverse da quelle di natura tributaria), comprensive di interessi di mora e di spese esecutive.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Altre disposizioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Svalutazione dei titoli iscritti nell\u2019attivo circolante<\/strong><img loading=\"lazy\" width=\"459\" height=\"37\" src=\"\"><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>65-67<\/strong><\/td><td>Ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (quindi agli Oic- <em>adopter<\/em>), viene estesa agli esercizi 2025 e 2026 la <strong>facolt\u00e0 di valutare i titoli iscritti nell\u2019attivo circolante <\/strong>(quelli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio) <strong>in base al loro valore di iscrizione in bilancio<\/strong> anzich\u00e9 al valore di realizzazione desumibile dall\u2019andamento del mercato (in deroga al principio di valutazione di cui all\u2019articolo 2426, comma 1, numero 9) del Codice civile), fatta eccezione per le perdite di carattere durevole (documento interpretativo Oic 11, paragrafo 10). L\u2019esercizio dell\u2019opzione richiede che venga destinata una <strong>riserva indisponibile di utili<\/strong> di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facolt\u00e0 e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della differenza, la riserva va integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che non utilizzano i principi contabili internazionali, l\u2019Ivass definir\u00e0 con proprio regolamento le modalit\u00e0 attuative e applicative di tale facolt\u00e0.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Tfr<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>203<\/strong><\/td><td>Vengono apportate modifiche all\u2019articolo 1, comma 756, legge 296\/2006. Nello specifico: <strong>si estende, dal 1\u00b0 gennaio 2026, l\u2019obbligo di versamento del Tfr al Fondo Inps<\/strong> (Fondo di Tesoreria) ai datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell\u2019attivit\u00e0, la soglia dimensionale di <strong>50 dipendenti<\/strong>. Per il biennio 2026-2027 la soglia media annuale non dev\u2019essere inferiore a 60 addetti. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1\u00b0 gennaio 2032, invece, saranno obbligati a versare il Tfr al Fondo Inps i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell\u2019attivit\u00e0, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell\u2019anno solare precedente all\u2019anno del periodo di paga considerato; <strong>si prevede, a partire dal 1\u00b0 luglio 2026, l\u2019adesione automatica alla previdenza complementare per tutti i neo-assunti<\/strong>. L\u2019adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di pi\u00f9 forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione \u00e8 quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell\u2019azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi collettivi l\u2019opzione \u00e8, invece, per la forma pensionistica residuale individuata dal regolamento di cui al Dm Lavoro 31 marzo 2020, n. 85. Il lavoratore avr\u00e0 comunque 60 giorni di tempo (dalla prima assunzione) per esercitare la facolt\u00e0 di rinunciare oppure di scegliere un fondo complementare diverso.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Legge Sabatini: rifinanziamento<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>468<\/strong><\/td><td>Viene <strong>rifinanziata la \u00abNuova Sabatini\u00bb<\/strong>, di cui all\u2019articolo 2, Dl 69\/2013, nella misura di: 200 milioni di euro per l\u2019anno 2026; 450 milioni di euro per l\u2019anno 2027.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Contributo per la ricostruzione privata a seguito di eventi sismici<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>616- 618<\/strong><\/td><td>Per consentire il completamento della ricostruzione delle unit\u00e0 immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici, relativamente agli eventi verificatisi a far data dal 1\u00b0 aprile 2009 nei territori dei Comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, \u00e8 ammesso l\u2019<strong>incremento <\/strong>da parte dei Commissari straordinari <strong>del contributo per la ricostruzione privata<\/strong>, nei limiti delle risorse disponibili. L\u2019incremento \u00e8 destinato a coprire le spese, eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall\u2019esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 2, Dl 11\/2023).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Terzo settore: contributo per la riqualificazione energetica e strutturale<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>790<\/strong><\/td><td>L\u2019articolo 1-ter, Dl 39\/2024 prevede un <strong>contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli Enti del Terzo Settore<\/strong>. La presente legge di Bilancio ha ora stabilito che i soggetti beneficiari del contributo sono: gli Enti del Terzo Settore iscritti al Runts, di cui all\u2019articolo 45, Dlgs 117\/2017;le organizzazioni non lucrative di utilit\u00e0 sociale (Onlus), di cui all\u2019articolo 10, Dlgs 460\/1997, iscritte alla relativa Anagrafe.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La legge di Bilancio per l\u2019anno 2026, legge 199\/2025, prevede una serie di misure a sostegno di imprese e famiglie, tra le quali si segnalano: la riduzione (dal 35% al 33%) dell\u2019aliquota riferita al primo scaglione dell\u2019Irpef; la rimodulazione delle detrazioni per i lavori edilizi effettuati nel 2026; le modifiche al regime impositivo dei dividendi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1854,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/203022"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1854"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=203022"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/203022\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":203026,"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/203022\/revisions\/203026"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=203022"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ilmiostudioonline.com\/robertoantonella\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=203022"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}