APS: Aspetti generali dell’associazione di promozione sociale

L’associazione di promozione sociale è una particolare categoria di ente del Terzo Settore che svolge attività di interesse generale a favore:

  • dei propri associati in forma esclusiva o meno
  • dei loro familiari o terzi. 

Esse sono costituite in forma di associazione, riconosciuta o meno, e si avvalgono prevalentemente dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti ai propri enti associati. 

Le attività delle APS

Le Aps si differenziano dalle organizzazioni di volontariato (Odv) per i destinatari delle attività svolte che possono essere (anche in forma di impresa) le seguenti:

  • attività di interesse generale;
  • attività diverse in via strumentale e secondaria e non prevalente;
  • raccolta fondi per le attività di interesse generale;
  • raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione; somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
  • gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
  • somministrazione di alimenti e bevande, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, se si tratta di associazioni iscritte all’apposito registro per le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno;
  • organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

Per le ultime due tipologie di attività vi sono dei vincoli:

  • che si tratti di attività strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, 
  • che siano rivolte ai propri soci e soggetti assimilati, 
  • che non vengano utilizzati strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

La compagine sociale delle APS

Le associazioni di promozione sociale sono formate da almeno 7 soci persone fisiche o da almeno 3 soci che siano a loro volta Aps. La base associativa può essere costituita anche da altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che sia specificato nell’atto costitutivo e solo se il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.

Qualora un ente si costituisca con un numero inferiore di 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Aps è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. 

Nella delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Aps ai sensi della normativa vigente e dare mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

Per approfondimenti sul Runts si legga: Enti del terzo settore e Registro Unico, in arrivo il decreto attuativo

Le Aps si devono avvalere istituzionalmente di volontari. Sono loro che devono svolgere principalmente le attività di interesse generale e non possono essere in nessun caso retribuiti.

Nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, le Aps possono ricorrere a lavoratori, dipendenti o autonomi o di altra natura, che possono essere anche soci dell'ente. 

Il numero dei lavoratori, in ogni caso, non può superare il 50% del numero di volontari Es. non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari.

Casi di esclusione della qualifica di APS

Soggetti esclusi dalla qualifica di APS: non possono acquisire la qualifica di Aps i circoli privati e le associazioni che:

  • prevedono limitazioni di tipo discriminatorio (economico o altro) per l’ammissione di nuovi soci;
  • prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa;
  • collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A esclusione degli aspetti specificati, le Aps fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.

Le APS sono tenute alla redazione del bilancio sociale se hanno ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art. 14, comma 1 decreto legislativo n. 117/2017).

Per un approfondimento sul regime contabile si legga Il regime contabile dal 2020 delle organizzazioni di volontariato e delle APS

Le misure di sospegno per le APS

Le Aps sono destinatarie di una serie di misure di sostegno vediamo quali:

I crediti delle Aps, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati, e quindi l'opportunità di potersi soddisfare prima sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di:

  • espropriazione forzata dei beni, 
  • di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).

Le attività di vendita di beni e prestazione di servizi e quelle di somministrazione di alimenti e bevande (normalmente considerate attività commerciali se svolte dietro versamento di un corrispettivo e in forma organizzata e non occasionale), sono decommercializzate per espressa previsione del codice, qualora siano svolte dall’associazione di promozione sociale. Tale regime è riservato alle sole Asp iscritte al Registro Unico del terzo settore. 

Per le Aps, non si considerano commerciali:

in via generale, tutte le attività svolte dall’ente, dietro pagamento di corrispettivi specifici. Ricomprendendo pertanto tra queste anche le vendite, purché svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali in favore di associati ed altre categorie di soggetti ad essi assimilate. Tra queste rientrano le attività svolte a favore di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore.

In particolare, vengono aggiunte le seguenti attività non rientranti nella sfera della commercialità dell’ente:

  • le vendite di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, senza alcun intermediario e senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  • le cessioni effettuate anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamenti di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

Attività commerciali: Vi sono poi altre categorie di attività considerate invece commerciali. Si tratta delle cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

  • gestione di spacci aziendali e di mense;
  • organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
  • gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  • pubblicità commerciale;
  • telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.