DECRETO SVILUPPO: La contabilità semplificata aumenta i limiti

E’ consentito usufruire del Regime contabile Semplificato all’imprenditore che inizia l’attività e prevede un ammontare di ricavi non superiore a:
• 400.000,00 euro (fino al 31 dicembre 2010 – 309.874,14) per le Imprese esercenti attività di servizi
• 700.000,00 euro ( fino al 31 dicembre 2010 – 516.456,90) – per le Imprese esercenti attività diverse dalla prestazione di servizi

o che nell’anno precedente non ha superato tale ammontare, ragguagliato sempre all’anno.

In cosa consiste la contabile semplificata

Il regime contabile semplificato prevede la tenuta dei soli registri Iva dove andranno segnate anche tutte le operazioni non soggette a registrazione per tale imposta, ma rilevanti per la determinazione del reddito di esercizio.

I registri Iva delle 
–  Fatture emesse 
–  Fatture acquisti
dovranno contenere oltre che la registrazione delle fatture con Iva, l’indicazione di tutti i costi rilevanti ai fini del reddito e a fine anno l’indicazione dei ratei e risconti, ricavi e costi di competenza per fatture da emettere o da ricevere, indicazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, le rimanenze.

Per i beni ammortizzabili non è più obbligatorio il registro, né l’annotazione degli ammortamenti nei registri Iva, ma è sufficiente che a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, sia esibito un prospetto, ordinato in forma sistematica, riportante gli stessi elementi indicati all’art.16 del DPR 600/73 (art. 13 del DPR 7 dicembre 2001, n.435)
Il regime contabile semplificato si estende di anno in anno qualora l’ammontare dei ricavi di 400.000,00 o 700.000,00 euro non venga superato.

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