Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

La norma in commento introduce un meccanismo agevolativo per incentivare la ricapitalizzazione delle imprese di medie dimensioni in crisi. Se il DL liquidità è intervenuto a sostegno della finanza delle imprese incentivando l’erogazione di nuovi finanziamenti tramite il supporto di garanzie statali, il Decreto Rilancio ha incentivato il rafforzamento dei mezzi propri delle società, per evitare situazioni di squilibrio o di eccessivo indebitamento.(art.26 D.L.34/2020)

Si precisa che fino al termine del presente anno le procedure di aumento del capitale sociale sono inoltre “semplificate”: gli aumenti potranno essere deliberati senza procedere a preventive riduzioni e indipendentemente dall’adeguatezza dell’aumento a ripristinare il capitale minimo di legge (saranno pertanto ammessi aumenti di capitale, con relativi benefici fiscali, anche permanendo un patrimonio inferiore di oltre 1/3 al capitale o, addirittura, negativo).

La norma prevede un duplice beneficio (cumulabile), sia in capo al socio che effettua il conferimento, sia in capo alla società che lo riceve.

Riassumiamo le modalità di accesso.

Requisiti soggettivi e Requisiti oggettivi

Requisiti soggettivi

La norma agevola gli incrementi di capitale effettuati a favore delle società di capitali e cooperative, escludendo:

  • le società disciplinate dall’art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari, holding di famiglia);
  • imprese di assicurazione.

Non possono beneficiare del credito di imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

 

Requisiti oggettivi

I soci devono:

  • aver deliberato ed eseguito (versato) l’aumento di capitale entro il 31.12.2020.

Le società beneficiarie devono:

  • aver registrato nell’esercizio 2019 ricavi compresi tra 5 e 50 milioni di Euro;
  • non essere classificate al 31.12.2019 come “imprese in difficoltà” secondo le definizioni europee;
  • essere imprese "virtuose", ossia in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali, con le norme edilizie/urbanistiche, del lavoro, della prevenzione infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;              
  • aver registrato a fronte dell’emergenza Covid una contrazione di ricavi di almeno il 33% nel bimestre marzo-aprile (2020 vs 2019), con relativa autocertificazione;
  • rilasciare una certificazione attestante che “l’importo complessivo agevolabile” (socio + società) non supera il massimale (800.000 Euro) ovvero, in caso contrario, il minor importo spettante a titolo di credito di imposta al conferente.

Qualora l’impresa faccia parte di un gruppo, i ricavi vanno considerati su base consolidata escludendo i ricavi intercompany.

Misura del contributo in capo al socio conferente

Al socio (sia persona fisica che società) compete un credito di imposta del 20% dell’importo versato, con un versamento massimo di 2 milioni di Euro (complessivo in caso di conferimenti in più società). Il credito massimo ottenibile è pertanto di 400.000 di Euro.

Esempio1

aumento di capitale ipotizzato

                 1.000.000,00

credito di imposta spettante al socio 20%

                     200.000,00

Esempio2

aumento di capitale ipotizzato

                 1.500.000,00

credito di imposta spettante al socio 20%

                     300.000,00 

Misura del contributo in capo alla società beneficiaria

La società beneficiaria del conferimento matura un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza dell’aumento di capitale.

La norma specifica che il patrimonio netto va assunto al lordo delle perdite 2020 (mentre non precisa se va assunto al lordo anche dell’aumento di capitale; negli esempi riportati di seguito abbiamo considerato il patrimoni al lordo delle perdite).

Esempio1

Patrimonio netto ante perdite

2.000.000,00

a

Perdita 2020

1.000.000,00

b

Aumento di capitale eseguito nel 2020

1.500.000,00

c

Patrimonio netto al 31.12.2020

2.500.000,00

d = a – b + c

Perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo perdite)

650.000,00

e = [b – (d + b) x 10% ]

30% aumento di capitale (limite credito società)

450.000,00

f= c x 30%

credito di imposta teorico spettante

325.000,00

min (f ; e x 50%)

 

 

 

limite massimo incentivi (socio + impresa)

800.000,00

 

credito di imposta spettante all'impresa

325.000,00

 

Esempio2

Patrimonio netto ante perdite

700.000,00

a

Perdita 2020

500.000,00

b

Aumento di capitale eseguito nel 2020

1.500.000,00

c

Patrimonio netto al 31.12.2020

1.700.000,00

d = a – b + c

Perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo perdite)

280.000,00

e = [b – (d + b) x 10% ]

30% aumento di capitale (limite credito società)

450.000,00

f= c x 30%

credito di imposta teorico spettante

140.000,00

min (f ; e x 50%)

 

 

 

limite massimo incentivi (socio + impresa)

800.000,00

 

credito di imposta spettante all'impresa

140.000,00


 

Modalità di fruizione e Clausole di salvaguardia

Modalità di fruizione

Il credito di imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato eseguito il conferimento, con riporto negli anni successivi senza limiti di tempo. Inoltre, è utilizzabile in F24 in compensazione (e senza limiti di importo) dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione in cui è indicato.

Il credito non concorre alla formazione del reddito, né alla formazione della base imponibile IRAP.

Necessariamente occorrerà attendere la pubblicazione dei provvedimenti attuativi. Inoltre, si ricorda che la norma è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

Clausole di salvaguardia

La norma impone:

  • al socio conferente di non cedere le partecipazioni corrispondenti al conferimento effettuato fino al 31.12.2023;
  • alla società beneficiaria il divieto di distribuire “riserve” (di qualsiasi tipo) fino al 31.12.2023 (sembrerebbe ammessa la distribuzione di eventuali nuovi utili).

In caso di mancato rispetto delle clausole di salvaguardia si prevede il rimborso del beneficio, con l’aggiunta degli interessi legali (ma non di sanzioni).

Il Fondo Patrimonio PMI

Il comma 12 dell’art. 26 del Decreto Rilancio prevede una specifica agevolazione qualora:

  • la società richiedente evidenzi ricavi nel 2019 compresi tra 10 e 50 milioni di Euro;
  • la società abbia un numero di occupati inferiore a 250 unità;
  • l’aumento di capitale sia almeno di 250.000 Euro.

Si tratta di un fondo (denominato “Fondo Patrimonio PMI”) finalizzato a sottoscrivere entro il 31.12.2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società interessate, per un ammontare massimo pari al minore tra:

  • tre volte l’aumento di capitale sociale effettuato dai soci e
  • il 12,5% dei ricavi 2019.

L’emissione può essere effettuata in deroga ai limiti previsti dall’art. 2412 primo comma del c.c.

Gli strumenti emessi potranno essere rimborsati entro sei anni dalla sottoscrizione (ma non prima di tre anni).

In tal caso la società emittente si impegna a:

  • non distribuire riserve, non rimborsare finanziamenti soci e non procedere all’acquisto di azioni proprie fino all’integrale rimborso degli strumenti finanziari;
  • destinare le risorse raccolte a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti italiani;
  • fornire al Gestore un rendiconto informativo periodico.

Gli strumenti prevedono l’erogazione di interessi in un’unica soluzione alla data del rimborso.

Il fondo ha una dotazione iniziale, per il 2020, di 4 miliardi.