Registro imprese: iscrizione immediata ma solo se c’è la PEC

Il Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014, convertito nella Legge n. 116/2014) ha previsto un’importante novità riguardante l’iscrizione al Registro imprese, entrata in vigore dal 1° settembre scorso.
Da tale data, infatti, l’ufficio del Registro imprese deve provvedere all’iscrizione immediata delle richieste delle aziende (Spa escluse) spedite per via telematica alle quali è allegato un atto notarile (sia atto pubblico che scrittura privata autenticata).
Resta fermo che, dopo l’iscrizione immediata, il giudice del Registro ha il potere di accertare se il notaio ha rispettato la legge ed eventualmente di ordinare la cancellazione della richiesta iscritta.
La finalità della nuova norma è quella di velocizzare le procedure di iscrizione degli atti costitutivi e modificativi.
Con la Circolare n. 3673/C del 19 settembre scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito i primi importanti chiarimenti sulla novità introdotta dal Decreto Competitività.
 

Il momento di effettuazione dei controlli

Per effetto della novità introdotta, l’Ufficio del Registro delle Imprese procede all’“immediata iscrizione” dell’atto senza avviare i controlli concernenti “le condizioni richieste dalla legge per l’iscrizioneche, generalmente, precedono l’iscrizione e che in caso di esito negativo comportano la sospensione o il rifiuto dell’iscrizione stessa.
Tali controlli sono ora effettuati solo successivamente all’"immediata iscrizione", mentre al momento della ricezione dell’atto l’ufficio si preoccuperà solo di verificare i requisiti di ricevibilità dell’atto in relazione, ad esempio, alla competenza territoriale della Camera, alla regolarità formale della compilazione della domanda e all’autenticità della sua sottoscrizione.
Resta ferma la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione se si verifica, a posteriori, che un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge.

Atti interessati dalla novità

Come prescritto dal comma 7-bis dell’art. 20 del D.L. n. 91/2014, gli atti interessati dalla novità sono gli atti pubblici o le scritture private autenticate. Secondo il MISE, il legislatore ha voluto riferirsi, oltre che agli atti notarili, anche a tutti gli atti provenienti da un’autorità pubblica, ad esempio le sentenze.
Si ritengono, invece, esclusi gli atti provenienti da professionisti diversi (ad esempio, sono esclusi gli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata stipulati ai sensi dell’art. 36, comma 1-bis, Legge n. 133/2008 che consente la sottoscrizione digitale degli atti di trasferimento di quote delle s.r.l. e la trasmissione presso l’ufficio del registro delle imprese a cura di un intermediario autorizzato).
Gli atti interessati, inoltre, possono riguardare l’avvio di tutte le attività ed in generale tutte le procedure di iscrizione al registro delle imprese basate su atti pubblici o scritture private autenticate, qualunque sia la forma giuridica del soggetto titolare dell’impresa (ad eccezione delle società per azioni).

Deroga in caso di omessa comunicazione PEC

La Circolare MISE precisa che, nel caso in cui l’istante che presenta domanda di iscrizione al registro delle imprese e possiede tutti i requisiti per l’iscrizione immediata non abbia però comunicato il proprio indirizzo PEC, la norma di cui alla comma 7-bis dell’art. 20 del D.L. n. 91/2014 sull‘immediata iscrizione debba considerarsi "derogabile".
In sostanza, nel caso in cui non sia stata fornita la PEC, non si può provvedere all’iscrizione immediata.
A sostegno della sua posizione, il MISE ricorda che ci sono norme specifiche che prevedono una sanzione (sospensione della domanda) nel caso di omessa comunicazione dell’indirizzo PEC da parte di un’impresa che presenti la domanda di iscrizione al Registro delle imprese e precisa che l’ufficio del Registro che si troverà di fronte al dilemma se sospendere la pratica per mancanza della Pec o procedere all’iscrizione immediata dell’atto, dovrà tenere conto dell’importanza che il legislatore ha voluto dare alla PEC nel momento in cui ne ha introdotto l’obbligo estendendolo via via a tutte le categorie di soggetti.
 

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