Tabella Unica Nazionale 2026: risarcimento danni da macrolesioni
In Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025 era stata pubblicata la Tabella Unica Nazionale (Tun) per il risarcimento delle macrolesioni derivanti da sinistri stradali e responsabilità sanitaria, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 13 gennaio 2025.
con le nuove regole per la liquidazione dei danni non patrimoniali da lesioni di «non lieve entità», che comportano menomazioni gravi comprese tra 10 e 100 punti di invalidità biologica.
Le tabelle sono state aggiornate da ultimo con il decreto MIMIT firmato il 28 settembre 2026, con decorrenza dal mese di aprile 2026 (si veda il paragrafo 2).
TUN e tabelle coefficienti 2025
In particolare sono allegate al testo del decreto, per l'applicazione ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità:
- conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché
- conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata:
- le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all'allegato I;
- la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – tabella del danno biologico, di cui all'allegato II, tabella 1;
- la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 – tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all'allegato II, tabella 2.
La tavola 1.B dell'allegato I e le tabelle dell'allegato II sono aggiornate periodicamente con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'IVASS: un primo aggiornamento è stato disposto con il DM 10 dicembre 2025, l'ultimo con il decreto firmato il 28 settembre 2026 (si veda il paragrafo 2).
Aggiornamento 2026 della TUN: il decreto MIMIT
Il Ministro delle imprese e del made in Italy ha firmato il 28 settembre 2026 il decreto che aggiorna, con decorrenza dal mese di aprile 2026, gli allegati del DPR n. 12/2025. Il provvedimento è stato adottato sentito l'IVASS, che ha trasmesso i prospetti aggiornati con nota prot. MT n. 26534 del 13 luglio 2026, ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L'aggiornamento riguarda:
- la tavola 1.B dell'allegato I, contenente i coefficienti di variazione per età, ricalcolata sulla base della tavola di mortalità ISTAT relativa al 2024 e del saggio degli interessi legali fissato all'1,60% dal 1° gennaio 2026;
- le tabelle dell'allegato II, relative al danno biologico e al danno biologico comprensivo del danno morale, adeguate alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), cresciuto del 2,6% tra aprile 2025 e aprile 2026.
Si ricorda che, in base all'art. 2 del DPR 12/2025, il valore del primo punto di invalidità della TUN coincide con quello previsto per le lesioni di lieve entità dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni private. Tali importi sono stati aggiornati, sempre da aprile 2026, con il DM MIMIT del 20 luglio 2026.
Si tratta del secondo intervento sulle tabelle: un primo aggiornamento della tavola 1.B e dell'allegato II era già stato disposto con il DM MIMIT del 10 dicembre 2025.
Riepilogo dei provvedimenti
| Provvedimento | Contenuto |
|---|---|
| DPR 13 gennaio 2025, n. 12 (GU 18.2.2025) | Adozione della TUN per le lesioni tra 10 e 100 punti; applicazione ai sinistri dal 5 marzo 2025 |
| DM MIMIT 10 dicembre 2025 | Primo aggiornamento della tavola 1.B (allegato I) e delle tabelle dell'allegato II |
| DM MIMIT 20 luglio 2026 | Aggiornamento degli importi per le micropermanenti (art. 139 CAP) da aprile 2026 |
| DM MIMIT firmato il 28 settembre 2026 | Aggiornamento della tavola 1.B e delle tabelle dell'allegato II da aprile 2026 (FOI +2,6%; tavole ISTAT 2024; tasso legale 1,60%) |
I nuovi valori della TUN dal 2026
Il decreto è accompagnato da due allegati. L'allegato I riporta la nuova tavola 1.B dei coefficienti di variazione per età, che decrescono da 1,0 per il soggetto di 1 anno a 0,542 per il soggetto di 100 anni. L'allegato II contiene la tabella del solo danno biologico (tabella 1) e le tre tabelle comprensive del danno morale nella misura minima, media e massima (tabelle 2.A, 2.B e 2.C), per invalidità comprese tra 10 e 100 punti.
Il risarcimento si ottiene moltiplicando il valore del punto corrispondente al grado di invalidità per il numero dei punti e per il coefficiente relativo all'età del danneggiato.
Valore del punto di danno biologico (tabella 1)
| Punti di invalidità | Valore del punto |
|---|---|
| 10 | 2.725,88 € |
| 20 | 4.134,23 € |
| 30 | 5.330,46 € |
| 50 | 7.377,61 € |
| 70 | 9.033,65 € |
| 100 | 10.820,76 € |
Coefficienti di variazione per età (tavola 1.B) – valori esemplificativi
| Età | 1 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficiente | 1,000 | 0,907 | 0,810 | 0,714 | 0,623 | 0,542 |
Danno biologico: importi esemplificativi per età del danneggiato
| Punti | 20 anni | 40 anni | 60 anni | 80 anni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 24.724 € | 22.080 € | 19.463 € | 16.982 € |
| 20 | 74.995 € | 66.975 € | 59.037 € | 51.513 € |
| 30 | 145.042 € | 129.530 € | 114.178 € | 99.626 € |
| 50 | 334.575 € | 298.793 € | 263.381 € | 229.813 € |
| 70 | 573.546 € | 512.208 € | 451.502 € | 393.957 € |
| 100 | 981.443 € | 876.482 € | 772.602 € | 674.133 € |
Incremento per danno morale sul valore del punto (tabelle 2.A, 2.B e 2.C)
Le tabelle 2 aggiungono al valore del punto di danno biologico una maggiorazione percentuale per il danno morale, che cresce con la gravità della lesione e varia secondo la misura (minima, media o massima) riconosciuta in sede di liquidazione.
| Punti | Aumento minimo | Aumento medio | Aumento massimo |
|---|---|---|---|
| 10 | +21,0% (3.298,31 €) | +26,0% (3.434,61 €) | +31,0% (3.570,90 €) |
| 20 | +30,7% (5.403,44 €) | +35,7% (5.610,15 €) | +40,7% (5.816,86 €) |
| 30 | +34,7% (7.180,13 €) | +39,7% (7.446,65 €) | +44,7% (7.713,18 €) |
| 50 | +40,3% (10.350,79 €) | +45,3% (10.719,67 €) | +50,3% (11.088,55 €) |
| 70 | +44,7% (13.071,69 €) | +49,7% (13.523,37 €) | +54,7% (13.975,06 €) |
| 100 | +50,0% (16.231,14 €) | +55,0% (16.772,18 €) | +60,0% (17.313,22 €) |
Tra parentesi è indicato il valore del punto di danno non patrimoniale complessivo (biologico più morale), al quale va applicato il coefficiente di età.
Le tabelle complete sono disponibili in allegato.
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